3L - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SANZIONE DISCIPLINARE - DECRETO N. 5761016
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300718/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice dell'Amministrazione Penitenziaria è stata destinataria di un provvedimento disciplinare del Provveditore Regionale della Lombardia, notificatole il 12 novembre 2020, mediante il quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura. Avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel corso del 2021, rappresentata dall'avvocato Elena Ardissone. Il ricorso contesta la legittimità dell'atto disciplinare nei suoi molteplici profili, sollevando questioni che toccano la correttezza procedurale e il merito della decisione sanzionatoria assunta nei suoi confronti. La causa è stata deferita al collegio della Sezione Terza del TAR, che ha fissato l'udienza pubblica per il 31 gennaio 2023, nel corso della quale è stata discussa in contraddittorio tra la ricorrente e l'Avvocatura dello Stato, che rappresentava gli interessi del Ministero della Giustizia.
Il quadro normativo
La controversia si situa all'interno della disciplina del rapporto di pubblico impiego, in particolare riguardante i procedimenti disciplinari applicabili ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria. I provvedimenti disciplinari devono rispettare i principi del procedimento amministrativo, inclusi il diritto di difesa, la comunicazione dei capi di imputazione, la possibilità di essere ascoltati prima dell'irrogazione della sanzione. La legittimità di tali provvedimenti è controllata dal giudice amministrativo secondo i canonici criteri di sindacato: violazione di legge, incompetenza, vizio di procedimento, mancanza di motivazione, eccesso di potere e violazione di diritti soggettivi. La sanzione della censura rappresenta una sanzione disciplinare di lieve entità nel sistema sanzionatorio del pubblico impiego, e come tale deve essere proporzionata al comportamento contestato e all'esito del procedimento disciplinare.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia risiede nella legittimità del decreto disciplinare sotto uno o più profili, verosimilmente attinenti alla correttezza del procedimento, alla motivazione o all'eccesso di potere nella scelta della sanzione. La ricorrente contesta il provvedimento sanzionatorio, contestandone verosimilmente l'adozione per mancanza o insufficienza di elementi di fatto a fondamento della decisione, ovvero per violazione delle regole procedurali che garantiscono il contraddittorio e il diritto di difesa. La questione riveste una certa complessità poiché presuppone l'accertamento sia della corretta cognizione dei fatti da parte dell'amministrazione, sia della rispondenza della sanzione alle norme vigenti e ai principi generali dell'ordinamento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco Bignami in qualità di presidente, Concetta Plantamura e Anna Corrado quali consiglieri, ha valutato il ricorso ritenendo che i vizi prospettati dalla ricorrente fossero fondati. Alla luce della documentazione prodotta e degli argomenti sviluppati in udienza, il tribunale ha accertato che il decreto disciplinare presentava elementi di illegittimità tali da determinarne l'annullamento integrale. Sebbene il testo della sentenza non esponga nei dettagli le motivazioni della decisione, l'accoglimento del ricorso rivela come il collegio abbia identificato nella procedura ovvero nel merito del provvedimento vizi rilevanti che ne inficiano la legittimità. La decisione è stata assunta nella seduta camerale del 31 gennaio 2023 a conclusione del procedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e, di conseguenza, ha annullato il decreto disciplinare che aveva irrogato la sanzione della censura. Il provvedimento è stato cassato integralmente, con effetto di ripristino della posizione della ricorrente come se il provvedimento illegittimo non fosse mai stato emanato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente al diritto processuale amministrativo che prevede tale soluzione quando il ricorso sia stato accolto ma il procedimento presenti aspetti di complessità e reciproca contendibilità. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa, vincolando il Ministero della Giustizia al rispetto del provvedimento giurisdizionale.
Massima
Quando un provvedimento disciplinare adottato in danno a un dipendente pubblico presenti vizi di legittimità, sia procedurali che di merito, il giudice amministrativo può ordinare l'annullamento integrale dell'atto, con conseguente rimessione della posizione del lavoratore allo stato quo ante e compensazione delle spese di controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, il Provveditore Regionale, notificato in data 12/11/2020, con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ardissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nel ricorso. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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