Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300701/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Provvedimento Divieto Detenzione Armi - Istanza Di Revoca - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
a - del provvedimento Area -OMISSIS- in data 12.09.2021, notificato il 10.02.2022, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- respinge l'istanza di revisione presentata a mezzo PEC dall'odierno ricorrente in data 30.06.2021 e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento -OMISSIS- in data 17.04.2018, di divieto, ex art. 39 T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
b - di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o, comunque, connessione.
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, in solido, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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