1I - SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DIVIETO DETENZIONE ARMI - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300701/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lombardia avverso un provvedimento del Prefetto della Provincia in data 12 settembre 2021, notificato il 10 febbraio 2022, con il quale è stata respinta un'istanza di revisione da lui presentata via PEC il 30 giugno 2021. Il provvedimento impugnato confermava integralmente un precedente provvedimento prefettizio risalente al 17 aprile 2018, che aveva disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nei confronti del ricorrente, emesso ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La controversia ruota attorno al rifiuto dell'amministrazione prefettizia di riconsiderare e riesaminare un precedente provvedimento restrittivo, benché il ricorrente ritenesse che fossero intervenute modifiche nelle circostanze di fatto rilevanti per la valutazione della sua pericolosità o della necessità del divieto. Il ricorrente era rappresentato dall'avvocato Ettore Ribolzi, mentre in giudizio si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura, difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il quadro normativo
La materia della detenzione e del porto d'armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare dall'articolo 39, il quale attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di adottare provvedimenti di divieto quando sussistano ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. La normativa amministrativa generale, in quanto applicabile ai procedimenti della pubblica amministrazione, prevede il principio della riesaminabilità dei provvedimenti amministrativi quando cambino le circostanze fattuali rilevanti o quando sussistano ragioni di interesse pubblico o privato che lo giustifichino. Il diritto del cittadino a ottenere una riconsiderazione di provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale o dei diritti costituzionali deve essere contemperato con le esigenze di ordine pubblico e la discrezionalità amministrativa, ma non può essere escluso in via assoluta. La Giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l'amministrazione non può rimanere cristallizzata su valutazioni obsolete quando le condizioni fattispecie cambino significativamente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava il diritto del ricorrente a ottenere una riesaminazione del provvedimento di divieto originario sulla base di circostanze sopravvenute ritenute rilevanti ai fini della revisione. La questione giuridica risiedeva nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare i presupposti per il mantenimento di misure restrittive e il diritto del cittadino a una riconsiderazione equa del proprio caso quando le circostanze cambino. Il rifiuto categorico di esaminare l'istanza di revisione, configurato come provvedimento nel quale il Prefetto si era limitato a confermare senza una nuova valutazione il precedente divieto del 2018, sollevava questioni significative circa il rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo e della motivazione adeguata dei provvedimenti. In gioco era anche il delicato equilibrio tra la libertà personale e i diritti costituzionali del ricorrente e le legittime esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso accogliendo la tesi che l'amministrazione prefettizia aveva violato i principi fondamentali del procedimento amministrativo nel rifiutare, senza una nuova e approfondita valutazione, di riconsiderare un provvedimento restrittivo adottato anni prima. La sentenza ha evidenziato che il provvedimento del Prefetto del 2021 era meramente confermativo del precedente divieto senza che venisse condotta un'analisi nuova circa le circostanze attuali e la persistenza dei presupposti che avevano giustificato la misura originaria. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato che il ricorrente aveva allegato elementi o circostanze che meritavano una valutazione seria e motivata da parte dell'amministrazione, non certo un diniego automatico. Il TAR ha considerato che il principio della riesaminabilità dei provvedimenti amministrativi è particolarmente rilevante quando si tratta di misure che incidono sulla libertà personale e su diritti costituzionali, e che il mero decorso del tempo e il mutamento delle circostanze avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a una riconsiderazione attenta. La violazione del dovere di motivazione adeguata e dell'obbligo di sottoporre a nuovo esame i presupposti fattuali della misura ha costituito il fondamento della decisione di accoglimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Prefetto in data 12 settembre 2021, insieme a ogni altro atto in rapporto di presupposizione, consequenzialità o connessione con esso. Con questa decisione il provvedimento originario di divieto di detenere armi del 2018 torna soggetto a riesame da parte della pubblica amministrazione, la quale dovrà effettuare una nuova e consapevole valutazione sulla persistenza dei presupposti che lo giustificano. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio nella misura di duemilacinquecento euro, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. La sentenza è stata ordinata in esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.
Massima
La pubblica amministrazione non può rifiutare una istanza di revisione di un provvedimento restrittivo di diritti fondamentali mediante la mera conferma formale del precedente atto senza condurre una nuova e puntuale valutazione delle circostanze fattispecie sopravvenute, e il ricorso amministrativo è idoneo a sindacare il vizio procedurale e motivazionale del rifiuto ingiustificato di riesamina.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento a - del provvedimento Area -OMISSIS- in data 12.09.2021, notificato il 10.02.2022, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- respinge l'istanza di revisione presentata a mezzo PEC dall'odierno ricorrente in data 30.06.2021 e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento -OMISSIS- in data 17.04.2018, di divieto, ex art. 39 T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni ed esplosivi; b - di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o, comunque, connessione. sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, in solido, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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