Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300007/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Misure Di Prevenzione - Avviso Orale - Istanza Di Revoca - Diniego - Ricorso Gerarchico - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’atto prot. n.-OMISSIS-1, Proc. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha decretato di respingere il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2019, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di revoca della misura di prevenzione dell’avviso orale, adottata nei confronti del ricorrente in data 13 marzo 2018; - di tutti gli atti presupposti, precedenti, conseguenti e connessi, ivi compreso il decreto di avviso orale del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 13 marzo 2018; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità di detti provvedimenti. sul ricorso numero di registro generale 806 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio, 15/A; Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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