1H - SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - AVVISO ORALE - ISTANZA DI REVOCA - DINIEGO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300007/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia una serie di provvedimenti adottati nei suoi confronti dalle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, il Questore aveva emesso nei suoi confronti, in data 13 marzo 2018, un decreto di avviso orale, che è una misura di prevenzione della criminalità di natura amministrativa. Il ricorrente ha successivamente presentato al Questore medesimo un'istanza di revoca di tale misura, la quale è stata rigettata con provvedimento del 20 febbraio 2019. Avverso questo rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, ma anche questo ricorso gerarchico è stato respinto con decreto prefettizio. Ritenendo illegittime tutte queste decisioni, il ricorrente ha dunque adito il giudice amministrativo chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni.
Il quadro normativo
La materia delle misure di prevenzione della criminalità è disciplinata dal codice antimafia e dalle antichissime leggi di pubblica sicurezza, secondo le quali il Questore detiene ampi poteri discrezionali nell'adozione di provvedimenti preventivi quali l'avviso orale. Le autorità competenti devono però operare nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta istruttoria, secondo quanto previsto dai principi generali del diritto amministrativo e dalla giurisprudenza costituzionale. Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti del Questore rappresenta un rimedio amministrativo interno volto a garantire un controllo ulteriore sulla legittimità dei provvedimenti medesimi, prima del ricorso al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso orale originariamente emesso dal Questore, nonché il rigetto sia dell'istanza di revoca che del successivo ricorso gerarchico. La questione giuridica sottesa riguardava fondamentalmente l'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità di pubblica sicurezza: occorreva verificare se il Questore avesse operato con corretta motivazione, se sussistessero i presupposti fattuali e normativi per la misura di prevenzione, e se il procedimento di ricorso gerarchico fosse stato correttamente gestito dal Prefetto. In altri termini, si trattava di valutare se il provvedimento ablativo della libertà personale fosse stato adottato con il necessario rispetto dei principi costituzionali e amministrativi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga in forma estesa la motivazione, la struttura dell'atto consente di comprendere che il collegio giudicante ha ritenuto corretti i provvedimenti impugnati, sia quello del Questore che quello del Prefetto in sede gerarchica. Il TAR ha presumibilmente accolto le considerazioni dell'Amministrazione secondo cui la misura di prevenzione era stata legittimamente adottata, che i presupposti di fatto e di diritto sussistevano, e che tanto il rigetto della richiesta di revoca quanto il respingimento del ricorso gerarchico erano stati decisi secondo corretta istruttoria amministrativa. La pronuncia di rigetto del ricorso rivela che il giudice non ha riscontrato alcuna illegittimità nei provvedimenti, né violazioni del diritto amministrativo o dei principi costituzionali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto dal cittadino, confermando così la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati: il decreto di avviso orale del Questore, il rigetto dell'istanza di revoca e il decreto prefettizio di respingimento del ricorso gerarchico. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di duemilaEuro a favore del Ministero dell'Interno. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità personale, conformemente alla normativa sulla privacy.
Massima
L'esercizio dei poteri discrezionali del Questore nell'adozione di misure di prevenzione amministrative è sindacabile dal giudice amministrativo solo per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, ma nel merito della valutazione dei presupposti di fatto e delle scelte organizzative rimane coperto dalla discrezionalità amministrativa protetta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’atto prot. n.-OMISSIS-1, Proc. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha decretato di respingere il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2019, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di revoca della misura di prevenzione dell’avviso orale, adottata nei confronti del ricorrente in data 13 marzo 2018; - di tutti gli atti presupposti, precedenti, conseguenti e connessi, ivi compreso il decreto di avviso orale del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 13 marzo 2018; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità di detti provvedimenti. sul ricorso numero di registro generale 806 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio, 15/A; Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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