Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300679/2023
2b - Agricoltura E Foreste - Azienda Agricola - Quote Latte - Intimazione Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento A): i) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002857 24/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata al signor De Bernardi Antonio in data successiva al 22.10.2021; ii) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002858 25/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata al signor De Bernardi Sergio in data successiva al 22.10.2021; iii) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002858 25/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata alla signora De Bernardi Gabriella in data successiva al 22.10.2021; iv) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, all'occorrenza, degli atti di pignoramento nn. 117/2021/1233 e 117/2021/1240 notificati al signor De Bernardi Sergio e nn. 117/2021/1234 e 117/2021/1239 notificati al signor De Bernardi Antonio; B) l’accertamento: - dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo al ricorrente con riferimento alle annate 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008; - dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto da Antonio De Bernardi, Sergio De Bernardi e Gabriella De Bernardi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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