2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300679/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda un ricorso proposto da tre soggetti, Antonio De Bernardi, Sergio De Bernardi e Gabriella De Bernardi, nei confronti di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione). I ricorrenti, che esercitano un'attività agricola nel settore lattiero-caseario, hanno ricevuto tre intimazioni di pagamento del medesimo importo (76.345,79 euro cadauna) notificate nel mese di ottobre 2021, relative alle annate agrarie 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008. Tali intimazioni riguardavano il recupero di un prelievo supplementare, ossia una forma di riscossione di somme precedentemente corrisposte nel contesto dei finanziamenti agricoli della Politica Agricola Comune. Alle intimazioni di pagamento si associavano altresì atti di pignoramento nei confronti di due dei tre ricorrenti. I ricorrenti hanno impugnato l'intera procedura di recupero sostenendo l'illegittimità degli atti emessi, sollevando questioni tanto procedurali quanto sostanziali relative al fondamento giuridico del prelievo supplementare richiesto.
Il quadro normativo
La materia in questione si colloca nel perimetro della normativa agricola comunitaria e nazionale relativa alle erogazioni pubbliche in agricoltura, con specifico riferimento ai meccanismi di controllo, verifica e recupero dei contributi previsti dalla Politica Agricola Comune. AGEA, quale organismo pagatore dei fondi comunitari, è deputata a verificare il corretto utilizzo e la conformità dei finanziamenti erogati agli agricoltori, avendo altresì il compito di recuperare le somme versate indebitamente o in assenza dei presupposti normativi richiesti. ADER interviene in qualità di agente di riscossione per il recupero coattivo delle somme dovute. La procedura di recupero mediante prelievo supplementare è disciplinata dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali, le quali prevedono specifici termini, modalità di notificazione e garanzie procedurali volte a tutelare il diritto di difesa dei soggetti destinatari della riscossione. La legittimità di tali atti è soggetta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo in ordine al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e dei termini di prescrizione applicabili.
La questione giuridica
Il contenzioso verte sulla legittimità delle intimazioni di pagamento emesse a distanza di circa diciotto anni dagli anni di riferimento dei contributi contestati. Emerge in primo luogo una questione relativa al decorso dei termini di prescrizione applicabili al diritto di AGEA di recuperare le somme oggetto di prelievo supplementare nelle annate 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008. In secondo luogo, si pone il problema della regolarità procedimentale della riscossione, con particolare riguardo alle modalità di notificazione e alla osservanza dei termini perentori previsti dalla normativa di settore. Inoltre, la questione sottesa concerne il diritto dei ricorrenti a ricevere comunicazioni corrette e tempestive circa i presupposti del recupero, evitando che procedimenti di riscossione coattiva vengano attuati oltre i termini entro cui l'amministrazione conserva il potere di agire.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'esame della documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, ha ritenuto fondate le censure sollevate dai ricorrenti. Il collegio ha accertato che le intimazioni di pagamento risultano viziate da profili di illegittimità che incidono sulla loro validità e efficacia. In particolare, il giudice ha riconosciuto che il decorso del tempo intercorso fra le annate cui si riferisce il prelievo supplementare e la data di emissione dei provvedimenti impugnati determina l'intervento della prescrizione ovvero rende comunque illegittime le pretese riscosse mancando i presupposti procedurali e sostanziali per il loro esercizio. Il TAR ha inoltre considerato che la procedura seguita dalle amministrazioni intimatrici non ha osservato le garanzie procedurali e i termini di legge applicabili, determinando una violazione dei diritti processuali e sostanziali dei ricorrenti. Sulla base di tale analisi il giudice ha accolto il ricorso ritenendo opportuno annullare completamente i provvedimenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accogliendo integralmente il ricorso, ha annullato le tre intimazioni di pagamento numerate 117/2021 90002857 24/000, 117/2021 90002858 25/000 e 117/2021 90002858 25/000, nonché gli atti di pignoramento ad esse connessi. Ha altresì accertato l'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo riferito al prelievo supplementare relative alle annate agrarie 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008. Le spese della causa sono state compensate fra le parti, essendo stata riconosciuta la fondatezza complessiva delle ragioni dei ricorrenti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva secondo le forme di legge, determinando l'obbligo delle amministrazioni di adeguarsi al giudicato e di revocare le misure cautelari adottate nei confronti dei De Bernardi.
Massima
L'amministrazione non può esercitare il potere di recupero di contributi agricoli dopo il decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge, né può avviare procedimenti di riscossione coattiva privi dei necessari presupposti procedurali e sostanziali richiesti dalla normativa di settore, ferma restando la responsabilità per i danni arrecati attraverso la violazione dei diritti dei contribuenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento A): i) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002857 24/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata al signor De Bernardi Antonio in data successiva al 22.10.2021; ii) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002858 25/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata al signor De Bernardi Sergio in data successiva al 22.10.2021; iii) dell'intimazione di pagamento 117/2021 90002858 25/000 dell'importo di € 76.345,79 con riferimento alle annate lattiero casearia 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata alla signora De Bernardi Gabriella in data successiva al 22.10.2021; iv) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, all'occorrenza, degli atti di pignoramento nn. 117/2021/1233 e 117/2021/1240 notificati al signor De Bernardi Sergio e nn. 117/2021/1234 e 117/2021/1239 notificati al signor De Bernardi Antonio; B) l’accertamento: - dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo al ricorrente con riferimento alle annate 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008; - dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto da Antonio De Bernardi, Sergio De Bernardi e Gabriella De Bernardi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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