Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300676/2023

2b - Azienda Agricola - Quote Latte - Cartella Riscossione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
• dell'intimazione di pagamento 068 2021 90092031 01/000 dell’importo di € 1.878.607,34 con riferimento all’annata 2005/2006, notificata in data successiva al 9.12.2021;
• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e per l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento all’annata 2005/2006.
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2021, proposto da
Agrilat Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Francesco De Carolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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