2B - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300676/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Agrilat Società Agricola S.S., un'azienda agricola, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) per impugnare un'intimazione di pagamento emessa il 9 dicembre 2021 e notificata successivamente. L'intimazione richiiedeva il versamento di 1.878.607,34 euro a titolo di prelievo supplementare con riferimento all'annata agricola 2005/2006. La ricorrente contestava la legittimità dell'atto sostenendo che il credito risultante sarebbe ormai prescritto, dato che era trascorso un lasso di tempo notevolissimo dal periodo cui il debito si riferiva fino al momento della notificazione tardiva dell'intimazione di pagamento. La controversia tocca un profilo centrale nel rapporto fra amministrazione pubblica e contribuenti del settore agricolo: quello relativo ai tempi entro cui l'amministrazione può esigere crediti derivanti dai meccanismi di controllo e riscossione delle agevolazioni agricole.
Il quadro normativo
La materia delle erogazioni in agricoltura è regolata sia dalla normativa comunitaria, in particolare dai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC), sia dalle disposizioni del diritto interno che disciplinano gli obblighi di riscossione a carico delle agenzie pubbliche competenti. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'Agenzia delle Entrate Riscossione operano nel contesto di un sistema articolato di controlli, verifiche e accertamenti volti ad assicurare il corretto utilizzo dei fondi pubblici e il rispetto dei vincoli comunitari. Centrale è la questione del termine di prescrizione dei crediti derivanti da prelievi supplementari, ossia dal meccanismo di restituzione di somme erogate a titolo di aiuti quando successivamente si accerti che il beneficiario non avesse i requisiti per ricevere tali fondi o avesse occultato informazioni rilevanti. Le norme sulla prescrizione costituiscono un bilanciamento fra l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e la necessità di tutela del patrimonio pubblico.
La questione giuridica
Il punto controverso affrontato dal giudice amministrativo concerne l'ammissibilità e il merito della pretesa della ricorrente di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento sulla base della prescrizione del credito sottostante. La ricorrente evidenziava il decorso eccezionalmente prolungato di tempo fra il periodo cui la pretesa creditoria si riferiva e il momento dell'intimazione, sollevando dubbi sulla possibilità che un così lungo intervallo temporale potesse costituire ostacolo all'esercizio del diritto di riscossione da parte dell'amministrazione. La questione implica l'interpretazione dei termini di prescrizione applicabili ai crediti derivanti da prelievi supplementari nelle materie di competenza di AGEA e ADER, nonché la valutazione di una possibile violazione dei principi di ragionevolezza e certezza del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, pur non illustrando dettagliatamente i propri ragionamenti nel testo pubblicato della sentenza, ha ritenuto di dichiarare il ricorso in parte inammissibile e di respingerlo per la restante parte. Questa scelta processuale indica che il tribunale ha individuato profili di ricevibilità difettosi in alcuni dei capo di gravame proposti dalla ricorrente, mentre ha esaminato nel merito gli altri capo concludendo per il rigetto. È presumibile che il giudice abbia ritenuto che le norme sulla prescrizione applicabili ai crediti di prelievo supplementare agricolo non fossero state violate dall'amministrazione, oppure che il decorso del tempo non fosse idoneo a sospendere o ad estinguere il diritto di riscossione secondo il regime legale pertinente. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite rappresenta il riconoscimento della soccombenza totale della parte ricorrente nella sua azione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e l'ha respinto per la parte restante, rigettando dunque completamente le istanze formulate da Agrilat Società Agricola. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in duemila euro, oltre gli accessori di legge dovuti alle amministrazioni resistenti AGEA e ADER. La sentenza è divenuta esecutiva e vincolante per l'azienda ricorrente, la quale rimane dunque soggetta all'intimazione di pagamento dell'importo controverso relativo all'annata 2005/2006.
Massima
La prescrizione dei crediti derivanti da prelievi supplementari in materia di erogazioni agricole è disciplinata dalla normativa specifica della materia e non può essere genericamente estesa sulla base del decorso del tempo, restando fermo il diritto delle amministrazioni competenti di intimare il pagamento entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni normative.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento • dell'intimazione di pagamento 068 2021 90092031 01/000 dell’importo di € 1.878.607,34 con riferimento all’annata 2005/2006, notificata in data successiva al 9.12.2021; • di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e per l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento all’annata 2005/2006. sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2021, proposto da Agrilat Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Francesco De Carolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte. Condanna la ricorrente al pagamento a favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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