Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202300655/2023
2c - Edilizia - Abusi - Ripristino Dello Stato Dei Luoghi - Ordinanza Dirigenziale N° 0000118
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luigi Furno, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- di demolizione delle opere realizzate in difformità essenziale dal titoli abilitativi edilizia S. C.IA. n. -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2019, proposto da -OMISSIS- in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, dai Sig.-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di Paderno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Milano Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paderno Dugnano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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