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Sentenza n. 202300655/2023

Sentenza n. 202300655/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 0000118

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300655/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società e alcuni privati hanno proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Paderno Dugnano. L'ordinanza disponeva l'abbattimento di opere edilizie realizzate in difformità essenziale rispetto ai titoli abilitativi, in particolare rispetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in precedenza. Il ricorso è stato depositato nel gennaio 2019 ed è stato discusso in camera di consiglio il 16 dicembre 2022, a distanza di quasi quattro anni dalla proposizione del gravame. Nel corso di questo lasso di tempo, sopravvennero circostanze tali da modificare radicalmente la situazione di fatto e di diritto sottesa alla controversia.

Il quadro normativo

La materia edilizia è disciplinata dal Decreto Legislativo 380 del 2001, Testo Unico in materia di Edilizia, che stabilisce quando i lavori possono essere eseguiti sulla base di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività e quali difformità costituiscono violazioni essenziali. Le autorità comunali competono per il controllo della conformità delle opere costruite rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie e hanno il potere di emanare ordinanze di demolizione quando le irregolarità sono ritenute insanabili. Il procedimento amministrativo si sviluppa secondo le regole del Codice del Processo Amministrativo, che prevede l'improcedibilità del ricorso quando, durante il giudizio, venga meno il presupposto fondamentale della convenienza della decisione, cioè l'interesse del ricorrente a una sentenza di merito.

La questione giuridica

Il punto controverso iniziale era se l'ordinanza di demolizione fosse legittima, cioè se la Pubblica Amministrazione avesse correttamente ritenuto che le difformità riscontrate fossero essenziali e non rimediabili attraverso sanatorie o altre procedure di regolarizzazione. A questa questione se ne collegava un'altra, processuale e rimediale, riguardante il valore della sentenza nel giudizio amministrativo quando, nel corso del procedimento, le circostanze fattiche sottese al ricorso si fossero modificate in modo tale da rendere superflua una pronuncia di merito da parte del giudice.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante non ha ritenuto necessario affrontare il merito della controversia edilizia perché, nel corso dei quasi quattro anni intercorsi dalla proposizione del ricorso, era sopravvenuto un fatto nuovo che aveva eliminato l'interesse concreto del ricorrente a una sentenza di merito. Quando viene meno il presupposto dell'interesse della parte a ricorrere, il giudizio amministrativo non può proseguire verso una pronuncia di merito, in quanto verrebbe meno il presupposto della giurisdizione. La Corte ha applicato il principio che il ricorso amministrativo, pur essendo stato inizialmente fondato su una lesione di diritti e interessi legittimi, perde di significato e utilità processuale se le circostanze di fatto si modificano in modo tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale. In questi casi, la corretta gestione del processo amministrativo impone una dichiarazione di improcedibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale nella Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, pronunciandosi definitivamente sulla causa. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ricorrenti e il Comune di Paderno Dugnano, ritenendo che nessuna abbia meritato una condanna economica per la prosecuzione della lite. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a una pronuncia di merito a causa di sopravvenimenti fattici che rendono superflua la sentenza, il ricorso deve dichiararsi improcedibile, salvo che tali sopravvenimenti siano riconducibili al comportamento della parte convenuta inteso ad aggirare la decisione giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario, Estensore
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- di demolizione delle opere realizzate in difformità essenziale dal titoli abilitativi edilizia S. C.IA. n. -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2019, proposto da -OMISSIS- in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, dai Sig.-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;
Comune di Paderno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Milano Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paderno Dugnano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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