Sentenza n. 202300647/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Del Servizio Di Manutenzione E Controllo Periodico Dei Dispositivi Attivi E Passivi Antincendio - Esclusione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento della nota prot. fasc 34/2022 titolo 1.28 avente ad oggetto comunicazione che con determinazione n. 1063 del 25/10/2022 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio installati presso gli edifici di competenza della Provincia di Lodi e delle relative forniture accessorie – Annualità' 2023/2024. Presa d'atto dei verbali n. 1 del 17/10/2022 e n. 2 del 25/10/2022 – Ammissione ed esclusione operatori economici” è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura in oggetto indicata, per aver inserito nella documentazione amministrativa anche la documentazione relativa al valore economico offerto, violando così il principio di segretezza delle offerte; della determinazione U.O. U.O.6 Provveditorato - Gestione procedure di gara - Centrale Unica Committenza - REGDE / 1071 / 2022 del 26.10.2022di aggiudicazione della gara alla controinteressata; dei verbali di gara del 29.9.2022, il verbale n. 1 del 17/10/2022, indicati nella det. REGDE 1063/2022 del 25.10.2022, relativo all'apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa; - il verbale n. 2 del 25/10/2022, relativo ai soccorsi istruttori attivati, nonché alle determinazioni di ammissione ed esclusione degli operatori economici e relative motivazioni nella parte in cui dispone di escludere dalle successive fasi di gara l'operatore economico SO.GE.PR.IN. SRL per aver inserito nella documentazione amministrativa anche la documentazione relativa al valore economico offerto, violando così il principio di segretezza delle offerte; per quanto occorrer possa, del bando lettera di invito e della determina a contrarre n. 854 del 30/08/2022 e della graduatoria provvisoria all. d) del bando lettera di invito nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale ove in numero pari o superiori a 5 in violazione all'art. 97 comma 8 c.c.p; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio installati presso gli edifici di competenza della provincia di Lodi e delle relative forniture accessorie – annualità' 2023/2024. CIG 9367111089, e per il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori; ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2022, proposto da So.Ge.Pr.In. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Professione Sicurezza S.r.l., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lodi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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