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Sentenza n. 202300647/2023

Sentenza n. 202300647/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300647/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Provincia di Lodi ha bandito una gara pubblica per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi antincendio negli edifici di sua competenza per l'annualità 2023-2024. So.Ge.Pr.In. S.r.l. ha partecipato alla procedura di gara, la quale prevedeva la separazione fisica e temporale tra la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in ossequio ai principi di trasparenza e segretezza che caratterizzano gli appalti pubblici. La Provincia, mediante determinazione n. 1063 del 25 ottobre 2022, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara per avere inserito nella busta amministrativa anche la documentazione relativa al valore economico offerto, violando così il principio di segretezza delle offerte. Successivamente, con determinazione n. REGDE/1071/2022 del 26 ottobre 2022, ha aggiudicato l'appalto a un altro operatore economico, denominato Professione Sicurezza S.r.l. So.Ge.Pr.In. S.r.l. ha pertanto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti escludentisi e la declaratoria del proprio diritto all'aggiudicazione dell'appalto.

Il quadro normativo

La materia dei contratti pubblici e delle procedure di gara è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce rigidi requisiti formali per la partecipazione alle procedure e criteri vincolanti per l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti. In particolare, le norme sulla segretezza delle offerte economiche rappresentano un principio cardine delle gare pubbliche, poiché garantiscono parità di trattamento tra i partecipanti e imparzialità nella valutazione. Il bando di gara, quale atto che vincula l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti, deve prevedere chiaramente le modalità di presentazione della documentazione, le cennate separazione temporale e fisica tra busta amministrativa e offerta economica, nonché le conseguenze della mancata osservanza di tali prescrizioni. L'articolo 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici disciplina specificamente la gestione delle offerte anomale e gli automatismi di esclusione.

La questione giuridica

Il ricorso poneva due profili giuridici distinti: anzitutto, se l'esclusione della ricorrente fosse legittima dal punto di vista procedimentale e sostanziale, ovvero se la violazione del principio di segretezza delle offerte costituisse un motivo vincolante di esclusione senza margini di valutazione discrezionale dell'amministrazione; secondariamente, se il bando prevedesse correttamente la disciplina sulle offerte anomale e se la Provincia avesse rispettato i parametri normativi del Codice dei Contratti Pubblici in materia di esclusione automatica. La sentenza avrebbe potuto affrontare la questione sul merito, verificando se l'errore materiale della ricorrente nell'inserire il prezzo nella busta amministrativa fosse effettivamente una violazione così grave da giustificare l'esclusione, ovvero se fosse stato possibile un soccorso istruttorio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, invece di pronunciarsi nel merito della controversia, ha rilevato una circostanza sopravvenuta durante il corso del procedimento: la gara si era ormai conclusa e l'appalto era stato definitivamente aggiudicato a Professione Sicurezza S.r.l. già diversi mesi prima della sentenza, determinando una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a continuare nel giudizio. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando il provvedimento impugnato ha interamente esaurito i suoi effetti pratici e ulteriormente non è più suscettibile di incidenza sulla sfera giuridica della parte ricorrente, il ricorso diventa improcedibile per carenza sopravvenuta dell'interesse a ricorrere. In questo caso, anche una condanna della Provincia al risarcimento danni non avrebbe potuto alterare lo stato di fatto creatosi: l'appalto ormai eseguito non potrebbe essere ripreso dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, senza pronunciarsi sul merito delle questioni giuridiche sollevate dalla So.Ge.Pr.In. S.r.l. Ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti, in applicazione del principio per cui quando il ricorso sia infondato nel presupposto della propria procedibilità, le spese vengono ripartite equitativamente. Non ha dunque accolto né respinto le domande di annullamento degli atti di gara e di aggiudicazione, rendendo moot la questione sottostante mediante una decisione procedurale.

Massima

Quando l'appalto pubblico oggetto di ricorso sia stato integralmente eseguito e gli effetti del provvedimento impugnato siano ormai completamente esauriti, il ricorso avverso i relativi atti di aggiudicazione ed esclusione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dell'operatore economico a ricorrere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
della nota prot. fasc 34/2022 titolo 1.28 avente ad oggetto comunicazione che con determinazione n. 1063 del 25/10/2022 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio installati presso gli edifici di competenza della Provincia di Lodi e delle relative forniture accessorie – Annualità' 2023/2024. Presa d'atto dei verbali n. 1 del 17/10/2022 e n. 2 del 25/10/2022 – Ammissione ed esclusione operatori economici” è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura in oggetto indicata, per aver inserito nella documentazione amministrativa anche la documentazione relativa
al valore economico offerto, violando così il principio di segretezza delle offerte;
della determinazione U.O. U.O.6 Provveditorato - Gestione procedure di gara - Centrale
Unica Committenza - REGDE / 1071 / 2022 del 26.10.2022di aggiudicazione della gara alla controinteressata;
dei verbali di gara del 29.9.2022, il verbale n. 1 del 17/10/2022, indicati nella det. REGDE 1063/2022 del 25.10.2022, relativo all'apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa; - il verbale n. 2 del 25/10/2022, relativo ai soccorsi istruttori attivati, nonché alle determinazioni di ammissione ed esclusione degli operatori economici e relative motivazioni nella parte in cui dispone di escludere dalle successive fasi di gara l'operatore economico SO.GE.PR.IN. SRL per aver inserito nella documentazione amministrativa anche la documentazione relativa al valore economico offerto, violando così il principio di segretezza delle offerte;
per quanto occorrer possa,
del bando lettera di invito e della determina a contrarre n. 854 del 30/08/2022 e della graduatoria provvisoria all. d) del bando lettera di invito nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale ove in numero pari o superiori a 5 in violazione all'art. 97 comma 8 c.c.p;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali,
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi
antincendio installati presso gli edifici di competenza della provincia di Lodi e delle relative forniture accessorie – annualità' 2023/2024. CIG 9367111089, e per il risarcimento
in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori; ovvero, in subordine,
per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2022, proposto da
So.Ge.Pr.In. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Professione Sicurezza S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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