Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300635/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Realizzazione Mappatura Del Territorio Comunale Al Fini Della Revisione Della Numerazione Civica Esterna Ed Interna E Della Toponomastica E Avvio Dell'attività Dl Accertamento Delle Entrate Comunali Imu, Tarsu, Tari Tasi, Derivanti Dalla Verifica Della Numerazione Civica - Aggiudicazione Definitiva

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Como n. 1207 del 20 ottobre 2022 recante l’aggiudicazione definitiva, in favore della costituenda A.T.I. tra Etruria Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l., della gara (CIG 9212079015) “per l’affidamento del servizio di realizzazione mappatura del territorio comunale ai fini della revisione della numerazione civica esterna ed interna, della toponomastica e avvio dell’attività di accertamento delle entrate comunali Imu, Tarsu, Tari, Tasi”;
- del verbale di gara n. 1 della seduta del 28 giugno 2022, nella parte in cui ha ammesso l’A.T.I. controinteressata alla fase di valutazione delle offerte;
- del verbale di gara n. 2 della seduta del 15 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica dell’A.T.I. controinteressata;
- del verbale di gara n. 3 della seduta del 22 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta economica dell’A.T.I. controinteressata;
- [per tuziorismo (non potendo assurgere a provvedimento lesivo), anche] del chiarimento del 6 giugno 2022, con il quale si è dichiarato di consentire la partecipazione in A.T.I. di società non iscritta all’albo;
- e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o ordine di subentro nella gestione del servizio, previa dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, ove stipulato nelle more del giudizio;
- o, in via subordinata, per l’annullamento dei provvedimenti sopra indicati nonché dell’intera gara (e della integrale lex specialis), e per il rifacimento della procedura in due lotti distinti, secondo quanto esposto nel motivo sub II.
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2022, proposto da
- Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuzza ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
- la Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenica Condello e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.) di Como, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Comune di Centro Valle Intelvi, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Etruria Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Unisel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Vista l’ordinanza n. 1467/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’ordinanza n. 80/2023 con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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