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Sentenza n. 202300635/2023

Sentenza n. 202300635/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MAPPATURA DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINI DELLA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA E DELLA TOPONOMASTICA E AVVIO DELL'ATTIVITÀ DL ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI IMU, TARSU, TARI TASI, DERIVANTI DALLA VERIFICA DELLA NUMERAZIONE CIVICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300635/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro i provvedimenti di aggiudicazione di una gara pubblica indetta dalla Provincia di Como per l'affidamento di un servizio di mappatura territoriale comunale, revisione della numerazione civica, accertamento della toponomastica e attività di ricognizione delle entrate comunali relative alle imposte IMU, TARSU, TARI e TASI. L'appalto è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1207 del 20 ottobre 2022 a favore di un'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Etruria Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l., superando la ricorrente nella graduatoria finale. La ricorrente aveva partecipato alla gara con una propria offerta tecnica ed economica, ritenendo invece di avere diritto all'aggiudicazione dell'appalto o quantomeno che il procedimento fosse affetto da vizi procedurali tali da richiedere l'annullamento e il rifacimento della gara stessa. Il ricorso è stato depositato entro i termini di decadenza previsti dalla legge processuale amministrativa ed è stato sottoposto al giudizio preliminare sulla domanda cautelare, quale istanza per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Il quadro normativo

La materia dei contratti pubblici e delle procedure di gara è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, il quale fissa regole stringenti in materia di partecipazione agli appalti, valutazione delle offerte, trasparenza e tracciabilità delle decisioni. La normativa prevede che le associazioni temporanee di imprese devono rispettare requisiti specifici e che tutti i partecipanti alla gara devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e morale secondo quanto prescritto negli atti di gara. In particolare, il diritto amministrativo impone alla stazione appaltante l'obbligo di verificare l'idoneità di ogni partecipante secondo criteri predeterminati, di valutare le offerte secondo le modalità indicate nel bando e di motivare le proprie scelte. Le procedure di ricorso dinanzi al giudice amministrativo devono rispettare a loro volta i termini perentori e sono soggette a valutazione circa la ricevibilità formale e il merito della controversia sostanziale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità dell'aggiudicazione all'A.T.I. Etruria Servizi-Unisel, contestando in particolare la correttezza dell'ammissione alla fase di valutazione di un'associazione temporanea che comprendeva una società non iscritta all'albo professionale richiesto e la successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tale raggruppamento. La ricorrente sosteneva che l'ammissione di un'associazione con una società non regolarmente iscritta all'albo costituisse un vizio procedimentale che avrebbe dovuto determinare l'esclusione dell'A.T.I. dalla gara, rendendo illegittima l'intera sequenza procedurale che ne era seguita. La questione investiva quindi sia la legittimità della discrezionalità amministrativa della stazione appaltante nell'interpretare i requisiti di ammissione, sia la corretta applicazione della normativa vigente in tema di capacità e idoneità dei partecipanti a procedure di gara.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricevibilità della domanda cautelare e successivamente il merito del ricorso, ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato in modo convincente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, respingendo così tanto la domanda di sospensione dell'esecuzione quanto il ricorso nel merito. Il giudice ha accertato che la stazione appaltante, pur attraverso il chiarimento del 6 giugno 2022, aveva espresso una valutazione conforme alle norme sui requisiti di partecipazione, consentendo l'ammissione dell'A.T.I. alla gara. La decisione della stazione appaltante di ammettere il raggruppamento e di procedere alla valutazione delle relative offerte è stata ritenuta dal collegio non manifestamente arbitraria né irragionevole. Il TAR, nel suo ragionamento, non ha riscontrato nei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 (relativi all'ammissione, alla valutazione tecnica e a quella economica) vizi tali da far scaturire l'illegittimità della procedura nel suo complesso, confermando così la correttezza formale e sostanziale della determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto in via definitiva il ricorso proposto dalla Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. e ha rigettato tanto la pretesa di annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione quanto la richiesta subordinata di annullamento dell'intera procedura di gara e suo rifacimento in due lotti distinti. Di conseguenza, l'aggiudicazione a favore dell'A.T.I. costituita da Etruria Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l. rimane valida e pienamente efficace. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'usuale criterio di equità quando il ricorso risulta infondato ma non manifestamente temerario. La sentenza è stato ordinate sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, consolidando così definitivamente l'esito della procedura di gara.

Massima

In una procedura di gara per l'affidamento di appalti pubblici, l'ammissione di un'associazione temporanea di imprese con partecipante non iscritto all'albo professionale è legittima quando la stazione appaltante, attraverso apposito chiarimento, ha espressamente consentito tale partecipazione in conformità alla normativa sulla capacità e sui requisiti di ammissione, e tale consenso non risulta manifestamente arbitrario o irragionevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Como n. 1207 del 20 ottobre 2022 recante l’aggiudicazione definitiva, in favore della costituenda A.T.I. tra Etruria Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l., della gara (CIG 9212079015) “per l’affidamento del servizio di realizzazione mappatura del territorio comunale ai fini della revisione della numerazione civica esterna ed interna, della toponomastica e avvio dell’attività di accertamento delle entrate comunali Imu, Tarsu, Tari, Tasi”;
- del verbale di gara n. 1 della seduta del 28 giugno 2022, nella parte in cui ha ammesso l’A.T.I. controinteressata alla fase di valutazione delle offerte;
- del verbale di gara n. 2 della seduta del 15 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica dell’A.T.I. controinteressata;
- del verbale di gara n. 3 della seduta del 22 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta economica dell’A.T.I. controinteressata;
- [per tuziorismo (non potendo assurgere a provvedimento lesivo), anche] del chiarimento del 6 giugno 2022, con il quale si è dichiarato di consentire la partecipazione in A.T.I. di società non iscritta all’albo;
- e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o ordine di subentro nella gestione del servizio, previa dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, ove stipulato nelle more del giudizio;
- o, in via subordinata, per l’annullamento dei provvedimenti sopra indicati nonché dell’intera gara (e della integrale lex specialis), e per il rifacimento della procedura in due lotti distinti, secondo quanto esposto nel motivo sub II.
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2022, proposto da
- Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuzza ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
- la Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenica Condello e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.) di Como, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Comune di Centro Valle Intelvi, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Etruria Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Unisel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Vista l’ordinanza n. 1467/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’ordinanza n. 80/2023 con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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