Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300059/2023

4b/x - Caccia - Determinazioni In Ordine Al Calendario Venatorio Regionale

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 giugno 2022, n. 8349, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6992 del 22.9.2022, recante: «Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Ottemperanza all'ordinanza del TAR Lombardia di Milano, Sezione quarta, n. 01056/2022 del 9.9.2022 e ulteriori determinazioni».
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Del. Reg. Lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva e Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, e improcedibile quello proposto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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