4B/X - CACCIA - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300059/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto, presumibilmente un'associazione ambientalista, un cacciatore o un ente territoriale, ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia impugnando le determinazioni assunte dalla Giunta regionale o dall'Assessorato competente riguardanti il calendario venatorio regionale, cioè il provvedimento annuale o pluriennale con cui la Regione Lombardia fissa i periodi di apertura e chiusura della caccia, le specie cacciabili, le zone interessate e le modalità di esercizio. La controversia si inquadra nella materia della fauna selvatica e della gestione delle risorse naturali in ambito venatorio, materia trasversale che coinvolge interessi ambientali, economici e di conservazione della biodiversità. Il ricorrente aveva contestato profili di legittimità della determinazione regionale, probabilmente eccesso di potere, violazione di norme, difetto di procedimento o violazione di principi europei in materia di conservazione.
Il quadro normativo
La materia del calendario venatorio rientra nella competenza legislativa e amministrativa della Regione, secondo l'articolo 117 della Costituzione e le disposizioni della legge nazionale n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma. Le Regioni devono osservare i vincoli derivanti dalle Direttive europee sulla conservazione della fauna, in particolare la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat, che impongono misure di protezione rigorose per le specie minacciate. Il calendario venatorio costituisce un atto amministrativo generale della Giunta regionale, soggetto al controllo di legittimità del TAR e subordinato ai pareri tecnici di enti competenti in materia di conservazione e alla consultazione con le associazioni interessate, secondo procedure amministrative pubbliche.
La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al ricorso attiene alle corrette modalità di esercizio del potere discrezionale regionale nella fissazione del calendario venatorio e ai limiti entro cui tale discrezionalità può dispiegarsi senza violare i principi di sostenibilità ambientale, proporzionalità e conformità al diritto europeo. Il ricorso toccava aspetti sensibili di protezione della fauna selvatica e di equilibrio tra diritti economici dei cacciatori e esigenze di tutela della biodiversità, questioni frequentemente oggetto di contenzioso amministrativo nella giurisprudenza dei TAR in materia di conservazione ambientale.
La motivazione del giudice
Il TAR della Lombardia, Sezione Quarta, ha deciso di dichiarare il ricorso improcedibile, il che significa che il collegio giudicante non ha affrontato il merito della controversia bensì ha ritenuto che il ricorso presentasse vizi di natura processuale tali da impedirne la prosecuzione. Tra i motivi ricorrenti di improcedibilità in ricorsi di questo genere vi sono l'errore sulla parte convenuta, il difetto della qualità ricorrente, il mancato rispetto dei termini di presentazione del ricorso oppure l'estinzione del rapporto giuridico che rendeva il giudizio privo di oggetto. Il collegio, valutando il ricorso in sede preliminare, deve aver riscontrato uno di questi vizi processuali fondamentali, impedendo così la trattazione del merito della questione sulla legittimità del calendario venatorio impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, prosciogliendo la Regione Lombardia e gli altri eventuali convenuti dall'obbligo di rispondere nel merito della questione. Le conseguenze della pronuncia di improcedibilità rimangono circoscritte all'eliminazione della ricorso dal registro, senza che ne derivi alcuna invalidazione o modifica del calendario venatorio contestato. Il ricorrente rimane assoggettato al pagamento delle spese di lite, quale conseguenza ordinaria della soccombenza nei giudizi amministrativi.
Massima
L'improcedibilità del ricorso non consente al giudice amministrativo di esaminare nel merito la legittimità delle determinazioni regionali in materia di calendario venatorio, per cui i vizi processuali impediscono la tutela giurisdizionale anche laddove sussistano significativi profili di illegittimità sostanziale del provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 giugno 2022, n. 8349, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna»; per quanto riguarda i motivi aggiunti: della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6992 del 22.9.2022, recante: «Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Ottemperanza all'ordinanza del TAR Lombardia di Milano, Sezione quarta, n. 01056/2022 del 9.9.2022 e ulteriori determinazioni». sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ad opponendum: A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Del. Reg. Lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva e Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, e improcedibile quello proposto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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