Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202300581/2023

3i/p/x/4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio Attenzione Data Di Notifica 29 Novembre 2022.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 05.10.2022, avente ad oggetto convocazione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di chiudere la procedura di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020, a carico della Prefettura di Milano.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze.
E PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla
menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a
trenta giorni;
sul ricorso numero di registro generale 3214 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41;
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Rigetta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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