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Sentenza n. 202300581/2023

Sentenza n. 202300581/2023

3I/P/X/4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO ATTENZIONE DATA DI NOTIFICA 29 NOVEMBRE 2022.

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300581/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un privato ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro la Prefettura di Milano per l'illegittimità del silenzio-inadempimento in riferimento a una istanza contenuta in una diffida datata 05 ottobre 2022. La richiesta specificamente riguardava la convocazione di una persona da parte della Prefettura al fine di chiudere una procedura di emersione, istituto disciplinato dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, applicabile in materia di regolarizzazione di lavoratori stranieri. La Prefettura di Milano non aveva fornito alcuna risposta a tale istanza entro i termini ordinari, determinando così una situazione di prolungato inadempimento amministrativo che il ricorrente aveva inteso impugnare attraverso il ricorso amministrativo.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nella disciplina del silenzio della pubblica amministrazione, specificamente nel meccanismo del silenzio-inadempimento, cioè la mancata emanazione di un provvedimento o di una risposta dovuta per legge entro i termini stabiliti. La procedura di emersione ex articolo 103 D.L. numero 34 del 2020 rappresenta uno strumento normativo volto a regolarizzare posizioni di lavoratori stranieri irregolari in Italia, con diritti e obblighi specifici per la pubblica amministrazione. La ricerca della tutela attraverso il ricorso amministrativo è il mezzo ordinario mediante il quale i cittadini possono impugnare provvedimenti o inerzie della pubblica amministrazione ritenuti illegittimi, secondo la disciplina del codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia verteva sulla sussistenza di un obbligo giuridico concreto in capo alla Prefettura di Milano di procedere all'adozione di un atto amministrativo specifico in risposta alla istanza del ricorrente relativa alla procedura di emersione. In secondo luogo, era controverso se il mancato provvedimento potesse qualificarsi come illegittimo silenzio-inadempimento tale da giustificare l'impugnazione ricorsuale, ovvero se ricorressero ragioni procedurali o sostanziali che escludessero la ricevibilità della domanda presentata dinanzi al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco Bignami in qualità di presidente, Concetta Plantamura e Anna Corrado, ha esaminato gli atti di causa nel corso della camera di consiglio del 28 febbraio 2023. Sebbene la sentenza fornita non contenga una motivazione discorsiva estesa in merito alle ragioni dell'irricevibilità dichiarata, il giudice ha ritenuto sussistenti vizi procedurali o difetti di ricevibilità del ricorso tali da impedire al tribunale di pronunciarsi nel merito della controversia. La decisione di dichiarare l'irricevibilità rappresenta una pronuncia sulla ammissibilità procedurale della domanda, la quale preclude l'esame del fondamento giuridico della pretesa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso, ordinando inoltre la compensazione delle spese di lite tra le parti e respingendo la domanda di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente. Sebbene la sentenza sia stata ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa come prescritto dalla legge, l'irricevibilità della domanda significa che il ricorrente non ha potuto ottenere una pronuncia nel merito riguardante l'obbligo della Prefettura di provvedere. Inoltre, la sentenza ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in ossequio alla disciplina della protezione dei dati personali.

Massima

L'irricevibilità di un ricorso amministrativo esclude la cognizione del merito della controversia e comporta il respingimento totale della domanda, impedendo al giudice di valutare la legittimità del silenzio-inadempimento denunciato dalla parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 05.10.2022, avente ad oggetto convocazione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di chiudere la procedura di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020, a carico della Prefettura di Milano.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze.
E PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla
menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a
trenta giorni;
sul ricorso numero di registro generale 3214 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41;
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Rigetta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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