Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202300532/2023
4h - Aeronautica - Istanza Assegnazione Temporanea Ex Art. 42bis D. Lgs. 151/2001 - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento dell’11/8/2022 con cui è stata rigettata l'istanza della ricorrente ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, nonché di tutti gli atti presupposti. sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2022 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv. Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari e con domicilio digitale come da Registri P.E.C. Giustizia; MINISTERO della DIFESA in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1405 del 2022 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella udienza pubblica del 1° marzo 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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