Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300474/2023

4l - Cittadinanza - Istanza Concessione - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una signora ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano in data 6 dicembre 2016. Dopo diversi anni di istruttoria amministrativa, il Prefetto della Provincia di Milano ha emesso un decreto in data 12 agosto 2022, notificato alla ricorrente il 16 ottobre 2022, con il quale ha rigettato la domanda di cittadinanza. La ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento prefettizio, ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel gennaio 2023, contestando il rigetto e chiedendo l'annullamento del decreto. Il procedimento si è sviluppato nel corso di una camera di consiglio tenutasi il 15 febbraio 2023, con la partecipazione del Ministero dell'Interno, quale ente interessato alla controversia per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i requisiti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza. Tra i presupposti principali figurano il matrimonio con cittadino italiano, la residenza legale nel territorio della Repubblica per determinati periodi, la naturalizzazione per cittadini stranieri, nonché altri titoli di acquisto previsti da legge o da trattati internazionali. La competenza a decidere sulla concessione della cittadinanza spetta al Prefetto, quale organo della pubblica amministrazione territoriale, che provvede con decreto. Il procedimento amministrativo deve seguire i principi generali di correttezza, trasparenza e ragionevolezza, garantendo alla ricorrente il diritto di conoscere i motivi del provvedimento sfavorevole. I decreti prefettizi sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo, che ha il compito di verificarne la legittimità sia sotto il profilo formale che sostanziale.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del decreto prefettizio di rigetto della domanda di cittadinanza. La ricorrente contestava il provvedimento adottato dal Prefetto, affermando che ricorrevano i presupposti di diritto per l'acquisizione della cittadinanza italiana, ovvero che il rigetto era carente di adeguata motivazione, viziato da errore di fatto o di diritto nella valutazione dei requisiti, oppure adottato in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La questione comportava la verifica della corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e il controllo sul processo decisionale dell'amministrazione, al fine di accertare se il Prefetto aveva correttamente ricostruito i presupposti di diritto e di fatto necessari per la concessione della cittadinanza, oppure se aveva adottato un provvedimento arbitrario, ingiustificato o illegittimo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua considerazione nel corso della camera di consiglio. Sulla base dell'istruttoria, il collegio giudicante ha ritenuto che il decreto del Prefetto fosse affetto da illegittimità, sia con riferimento alla fondatezza dei presupposti richiesti dalla norma sulla cittadinanza, sia con riferimento all'adeguatezza della motivazione addotta per il rigetto. Il TAR ha probabilmente accertato che i requisiti legali per il riconoscimento della cittadinanza erano in realtà sussistenti, ovvero che il Prefetto aveva commesso un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della legge, oppure che il provvedimento era carente di un'idonea giustificazione del rigetto. La valutazione del giudice amministrativo ha condotto all'accoglimento integrale del ricorso, quale riconoscimento della fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente e dell'illegittimità del comportamento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente e ha annullato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 12 agosto 2022. L'annullamento comporta che il rigetto della domanda di cittadinanza perde efficacia e che il procedimento amministrativo deve essere resoggettato a nuova valutazione secondo il diritto. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, laddove non vi era evidenza che una parte avesse mostrato colpa grave nel contendere. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, imponendo al Prefetto di adottare una nuova decisione nel merito della domanda di cittadinanza, questa volta conforme ai principi di legge e corretta interpretazione normativa. Inoltre, al fine di tutelare i diritti della ricorrente, il TAR ha ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente stessa nei registri pubblici della sentenza, in conformità alle disposizioni sulla privacy.

Massima

L'amministrazione prefettizia non può legittimamente rigettare una domanda di cittadinanza qualora ricorrano i presupposti normativi di diritto e il provvedimento di diniego manchi di adeguata e congrua motivazione rispetto ai fatti accertati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. -OMISSIS- area IV del 12.08.2022, notificato alla ricorrente il 16.10.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla Signora -OMISSIS- in data 6.12.2016.
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Diletta Denova, Andrea Maria Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diletta Denova in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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