Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300047/2023

1f - Misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Informazione Antimafia Interdittiva

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2020;
- delle note della Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Milano del 29 luglio 2020 e del 28 settembre 2020, di contenuto ignoto, citate nell'informazione antimafia interdittiva;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, anche se di contenuto ignoto, in particolare:
1) del provvedimento con cui, in data 27 ottobre 2020, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi ha disposto l'iscrizione d'ufficio della cessazione, a far data dal 15 ottobre 2020, dell'attività principale svolta dalla società ricorrente, avente ad oggetto la gestione di centri ed impianti sportivi;
2) del provvedimento, di estremi non noti, con cui l'ANAC ha annotato l'informazione antimafia interdittiva nel Casellario informatico degli operatori economici;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS-. in data 1 febbraio 2021:
- dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2020;
- delle note della Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Milano del 29 luglio 2020 e del 28 settembre 2020, di contenuto ignoto, citate nell'informazione antimafia interdittiva;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi ed ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-;
Vista la nota del 4 novembre 2022, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con nota depositata in data 4 novembre 2022, la società ricorrente ha dichiarato di avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti poiché è in procinto di essere dichiarata sciolta e di essere messa in liquidazione.
La società ricorrente ha pertanto invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
La definizione in rito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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