AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300047/2023

Sentenza n. 202300047/2023

1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300047/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società che gestisce centri ed impianti sportivi ha impugnato al TAR Lombardia un'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto in data 14 ottobre 2020, proveniente da note della Direzione Investigativa Antimafia del 29 luglio e 28 settembre 2020. Questa informazione antimafia ha determinato conseguenze immediate: la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ha disposto con provvedimento del 27 ottobre 2020 l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'attività principale della ricorrente a partire dal 15 ottobre 2020, configurandosi come esecuzione automatica della dichiarazione di carattere mafioso. Successivamente l'ANAC ha annotato l'informazione nel Casellario informatico degli operatori economici, creando ulteriori restrizioni all'operatività dell'impresa. La società ha presentato motivi aggiunti il 1 febbraio 2021 per rafforzare la propria contestazione e ha continuato il procedimento fino all'udienza pubblica del 14 dicembre 2022. Tuttavia, in data 4 novembre 2022, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso perché in procinto di essere sciolta e posta in liquidazione.

Il quadro normativo

La procedibilità dei ricorsi amministrativi è disciplinata dagli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo, che richiedono la persistenza dell'interesse alla decisione della lite come condizione essenziale per la continuazione del procedimento. Il diritto amministrativo antimafia trova fondamento negli articoli 86 e seguenti del codice antimafia, che attribuiscono al Prefetto il potere di emettere informazioni antimafia e interdittive per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività economica. La Camera di Commercio è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti prefettizi di natura antimafia mediante l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese. L'ANAC gestisce il Casellario informatico degli operatori economici per assicurare tracciabilità e trasparenza dei soggetti che operano in settori sensibili. La tutela dei dati personali è assicurata dal decreto legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, che consentono l'oscuramento dei dati identificativi quando sono coinvolti diritti e dignità della persona.

La questione giuridica

La controversia pone il problema del momento processuale in cui un giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità di un ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, anche quando la questione sottesa sia formalmente ancora viva e tecnicamente decidibile. Nel caso specifico, l'interesse non mancava al momento della presentazione del ricorso ma è venuto meno nel corso del procedimento per effetto dello scioglimento della società ricorrente. Si tratta di una carenza sopravvenuta in senso proprio, ossia di una perdita successiva di utilità pratica della sentenza rispetto al momento iniziale della proposizione del ricorso. La questione riguarda il conflitto tra l'economia processuale, che suggerisce al giudice di non pronunciarsi quando il verdetto non avrebbe effetti concreti, e la potenziale esigenza di una pronuncia anche ricognitiva della correttezza del provvedimento contestato. Il punto centrale è se la dichiarazione spontanea del ricorrente di mancanza di interesse vincouli il giudice a dichiarare l'improcedibilità oppure se il giudice possa procedere comunque nel merito.

La motivazione del giudice

Il collegio riconosce pienamente che, con la nota del 4 novembre 2022, la società ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto imminentemente destinata allo scioglimento e alla liquidazione. Il Tribunale sottolinea che l'interesse è requisito essenziale e conditio sine qua non per la procedibilità dei ricorsi amministrativi, e che tale interesse deve sussistere ininterrottamente per tutta la durata del procedimento fino alla sentenza. La legge stessa prevede, nell'articolo 85, comma 9, del codice del processo amministrativo, che il giudice rilevi d'ufficio la carenza di interesse quando la continuazione del processo risulterebbe priva di utilità pratica per le parti. Il collegio rileva che l'annullamento dell'informazione antimafia, pur formalmente possibile e tecnicamente dovuto secondo il merito, non avrebbe alcuna ricaduta concreta sulla situazione della società liquidanda, ridimensionandosi a una mera enunciazione astratta senza effetti restitutori o reparatori. La decisione di dichiararsi incompetente nel merito mediante l'improcedibilità rappresenta l'esercizio corretto della discrezionalità procedurale e la consapevolezza che una tutela effettiva al ricorrente non è più possibile.

La decisione

Il TAR Lombardia dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, facendo decadere il procedimento senza pronunciarsi sulla legittimità dell'informazione antimafia interdittiva e dei relativi provvedimenti conseguenti. Compensa le spese di lite tra le parti, stabilendo che ciascun contendente sopporta i propri costi processuali senza alcuna condanna dell'uno verso l'altro. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nelle forme ordinarie e dispone il procedimento all'oscuramento integrale dei dati identificativi della società ricorrente nel testo della sentenza, a tutela della riservatezza e della dignità della parte secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La carenza di interesse alla decisione sopravvenuta durante il processo amministrativo, che renda impossibile il conseguimento di utilità pratica dalla sentenza, determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal fondamento delle questioni di merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2020;
- delle note della Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Milano del 29 luglio 2020 e del 28 settembre 2020, di contenuto ignoto, citate nell'informazione antimafia interdittiva;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, anche se di contenuto ignoto, in particolare:
1) del provvedimento con cui, in data 27 ottobre 2020, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi ha disposto l'iscrizione d'ufficio della cessazione, a far data dal 15 ottobre 2020, dell'attività principale svolta dalla società ricorrente, avente ad oggetto la gestione di centri ed impianti sportivi;
2) del provvedimento, di estremi non noti, con cui l'ANAC ha annotato l'informazione antimafia interdittiva nel Casellario informatico degli operatori economici;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS-. in data 1 febbraio 2021:
- dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2020;
- delle note della Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Milano del 29 luglio 2020 e del 28 settembre 2020, di contenuto ignoto, citate nell'informazione antimafia interdittiva;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi ed ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-;
Vista la nota del 4 novembre 2022, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con nota depositata in data 4 novembre 2022, la società ricorrente ha dichiarato di avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti poiché è in procinto di essere dichiarata sciolta e di essere messa in liquidazione.
La società ricorrente ha pertanto invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
La definizione in rito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →