Sentenza n. 202300441/2023
2h/x - Servizi Pubblici In Materia Di Telecomunicazioni - Stazioni Radio Base (srb) - Ordinanza Rimodulazione Potenza Impianti Posizionati Sulla Srb
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento a. dell'ordinanza del Comune di Milano prot. n. 27.5.2022.0298870.U., notificata via PEC il 31.5.2022 (doc. n.2) con la quale il Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, in asserita attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 – ha disposto la rimodulazione (rectius: la riduzione) della potenza degli impianti di telecomunicazione esistenti ed attivi ed in particolare, per quel che riguarda la ricorrente Wind Tre, la riduzione autoritativa delle potenze di trasmissione dell'impianto di Via Momigliani n.2 (codice sito MI729 cd. Via Avancini), operativo sin dal 2013; b. della relazione di ARPA Lombardia fasc. 2022.6.65.242 con i relativi allegati (doc. n.3) con la quale il Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, ha indicato al Comune di Milano la proposta di rimodulazione/riduzione delle potenze a suo tempo autorizzate ivi allegando le tabelle per ciascun operatore; c. di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale a quelli impugnati in via principale, ancorché non cognito, ivi inclusa la nota del 27.7.2022 di ARPA Lombardia (doc. n.4) con cui, a seguito delle osservazioni inoltrate da W3 il 20.7.2022, ha confermato i valori di rimodulazione trasmessi al Comune di Milano. sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2022, proposto da Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Arpa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17; Vodafone Italia S.p.A., non costituita in giudizio; Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, di Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, di Arpa Lombardia e di Telecom Italia Spa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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