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Sentenza n. 202300441/2023

Sentenza n. 202300441/2023

2H/X - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIO BASE (SRB) - ORDINANZA RIMODULAZIONE POTENZA IMPIANTI POSIZIONATI SULLA SRB

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300441/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Wind Tre Spa ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Comune di Milano del 31 maggio 2022 (prot. n. 27.5.2022.0298870.U.), emanata dal Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, che disponeva la rimodulazione, cioè la riduzione, della potenza degli impianti di telecomunicazione già operativi sul territorio comunale. In particolare, per Wind Tre era stata disposta la riduzione autoritativa delle potenze di trasmissione dell'impianto sito in Via Momigliani n.2 (codice MI729), che era attivo e regolarmente autorizzato sin dal 2013. L'ordinanza era stata emessa in attuazione di una precedente sentenza del TAR Lombardia (n.1971/2021). Contestualmente, ARPA Lombardia aveva trasmesso una relazione tecnica (fasc. 2022.6.65.242) al Comune di Milano proponendo la riduzione delle potenze autorizzate per ciascun operatore di telecomunicazione. Wind Tre ha impugnato sia l'ordinanza del Comune che la relazione di ARPA, contestando la legittimità della misura restrittiva nei confronti di un impianto consolidato e autorizzato.

Il quadro normativo

La controversia riguarda la regolamentazione degli impianti di telecomunicazione e della esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale, materia che interseca molteplici ordinamenti: il diritto amministrativo generale, la normativa sulla comunicazione elettronica e il diritto ambientale, in particolare le disposizioni sulla valutazione e monitoraggio degli agenti fisici. ARPA Lombardia è l'ente pubblico preposto alla valutazione ambientale e alla misurazione dei campi fisici secondo la legislazione regionale e nazionale, e quale tale è investita di compiti di istruttoria tecnica anche per supportare le decisioni amministrative dei comuni. L'azione amministrativa che comporta restrizioni ai diritti degli operatori, come la riduzione delle potenze di impianti già autorizzati, deve rispettare i principi della trasparenza, della corretta procedura, della proporzionalità e della motivazione adeguata che caratterizzano l'esercizio legittimo del potere pubblico.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava se l'amministrazione potesse legittimamente disporre la riduzione autoritativa delle potenze di trasmissione di impianti già autorizzati e attivi da anni, e in che modo. La questione implicava valutare sia la legittimità sostanziale della misura, ossia il suo fondamento normativo e la proporzionalità della restrizione rispetto agli obiettivi perseguiti, sia la legittimità procedimentale, cioè la correttezza dell'istruttoria tecnica condotta e il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nell'esercizio del potere. Wind Tre contestava inoltre se ARPA avesse posto a fondamento della propria relazione valutazioni tecniche adeguate e se il procedimento amministrativo fosse stato conformato alle esigenze di tutela dei diritti acquisiti dell'operatore.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Wind Tre, il che significa che ha ritenuto illegittime le ordinanze e gli atti impugnati. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, è possibile dedurre, dal fatto che il ricorso sia stato accolto nei sensi e per gli effetti della motivazione, che il TAR ha individuato vizi procedurali e sostanziali nella ordinanza del Comune e nella relazione di ARPA tali da privarne il fondamento. Il tribunale ha verosimilmente ritenuto che la riduzione delle potenze di impianti già autorizzati e regolarmente esercitati non trovasse un supporto giuridico e tecnico adeguato, oppure che il procedimento amministrativo non avesse rispettato i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ovvero ancora che la istruttoria tecnica risultasse carente o inadeguatamente motivata.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Wind Tre disponendo l'annullamento sia dell'ordinanza del Comune di Milano sulla rimodulazione delle potenze degli impianti di telecomunicazione che della relazione di ARPA Lombardia e di ogni altro atto ad essa connesso o conseguenziale, inclusa la successiva nota di conferma del 27 luglio 2022. Ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, fatta salva l'applicazione del contributo unificato secondo la disciplina di legge, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa entro i termini previsti dall'ordinamento.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente ridurre le potenze autorizzate di impianti di telecomunicazione già operativi e consolidati senza una corretta procedura amministrativa e una solida istruttoria tecnica che rispettino i principi di proporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
a. dell'ordinanza del Comune di Milano prot. n. 27.5.2022.0298870.U., notificata via PEC il 31.5.2022 (doc. n.2) con la quale il Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, in asserita attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 – ha disposto la rimodulazione (rectius: la riduzione) della potenza degli impianti di telecomunicazione esistenti ed attivi ed in particolare, per quel che riguarda la ricorrente Wind Tre, la riduzione autoritativa delle potenze di trasmissione dell'impianto di Via Momigliani n.2 (codice sito MI729 cd. Via Avancini), operativo sin dal 2013;
b. della relazione di ARPA Lombardia fasc. 2022.6.65.242 con i relativi allegati (doc. n.3) con la quale il Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, ha indicato al Comune di Milano la proposta di rimodulazione/riduzione delle potenze a suo tempo autorizzate ivi allegando le tabelle per ciascun operatore;
c. di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale a quelli impugnati in via principale, ancorché non cognito, ivi inclusa la nota del 27.7.2022 di ARPA Lombardia (doc. n.4) con cui, a seguito delle osservazioni inoltrate da W3 il 20.7.2022, ha confermato i valori di rimodulazione trasmessi al Comune di Milano.
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2022, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Arpa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17;
Vodafone Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5;
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, di Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, di Arpa Lombardia e di Telecom Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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