Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300398/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- dell’atto notificato alla ricorrente dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza avente ad oggetto la “DELIBERA n. -OMISSIS-”;
- della delibera n. 143/22 del 12/04/2022 comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 13/04/2022;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bellanca, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri Provincia Monza Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 e dell’8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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