1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300398/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una professionista della sanità ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro provvedimenti adottati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza. Il ricorso contestava specificamente un atto notificato dall'Ordine, nonché la delibera n. 143/22 del 12 aprile 2022, comunicata via posta elettronica certificata il giorno successivo. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di tali atti e di tutti quelli ad essi presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, al fine di far valere i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione sindacale che governa la categoria professionale. L'Ordine professionale non ha provveduto a costituirsi nel giudizio per difendere le proprie ragioni, circostanza che ha caratterizzato significativamente l'evoluzione della causa.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito dei rapporti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali e gli Ordini stessi, i quali esercitano funzioni amministrative vincolate dalla legge e dalla Costituzione. Applicabile è innanzitutto il riparto di competenze tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, regolato dal codice del processo amministrativo e dalla normativa sui Tribunali Amministrativi Regionali. Nel caso in specie, risulta rilevante anche la disciplina in materia di dati sensibili relativi allo stato di salute, con particolare riferimento all'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all'articolo 9 del Regolamento europeo 2016/679, nonché alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che impongono una protezione rafforzata di tali informazioni nel corso dei procedimenti giudiziari.
La questione giuridica
La questione principale riguardava la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Ordine professionale e la corretta applicazione da parte di quest'ultimo delle proprie competenze amministrative. Il ricorso sollevava questioni attinenti ai profili di legittimazione, alla corretta notificazione degli atti impugnati e all'effettivo esercizio della difesa della parte convenuta. Centrale nella decisione si è rivelato il profilo della improcedibilità del ricorso, secondo una categoria processuale che opera quando mancano i presupposti essenziali per una valutazione nel merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese dedotte.
La motivazione del giudice
Sebbene il documento reso disponibile contenga solo la formula dispositiva senza la trattazione analitica della motivazione, si desume che il collegio giudicante, composto dai magistrati Antoniol Vinciguerra, Valentina Santina Mameli e Rosanna Perilli, ha ritenuto che sussistessero vizi procedurali tali da rendere il ricorso improcedibile. Considerato che l'Ordine convenuto non si è costituito nel giudizio, il collegio ha valutato se tale circostanza e le conseguenti difficoltà nella costituzione della comunità processuale potessero incidere sulla proseguibilità della causa. Il Tribunale ha altresì ponderato i profili relativi alla corretta legittimazione delle parti e alla sussistenza dei presupposti processuali richiesti dal codice del processo amministrativo per una definizione nel merito. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso riflette un'applicazione rigorosa del principio di economia processuale e della necessità che tutte le parti costituiscano e partecipi attivamente al giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo quindi una valutazione nel merito delle contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti dei provvedimenti dell'Ordine. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporterà le proprie spese processuali senza condanna dell'altra. La sentenza è stata pronunciata in due sessioni di camera di consiglio, il 9 novembre 2022 e l'8 febbraio 2023, e rimane definitiva per il termine della giurisdizione amministrativa regionale, fatte salve eventuali impugnazioni straordinarie.
Massima
Quando l'amministrazione privata convenuta in giudizio amministrativo non si costituisce pur regolarmente citata, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile qualora manchino i presupposti processuali essenziali per una corretta definizione della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - dell’atto notificato alla ricorrente dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza avente ad oggetto la “DELIBERA n. -OMISSIS-”; - della delibera n. 143/22 del 12/04/2022 comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 13/04/2022; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 834 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bellanca, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri Provincia Monza Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 e dell’8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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