Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300039/2023

1a - Appalti - Servizi - Servizio Di Gestione Digitale Della Diagnostica Per Oggetti Multimediali - Bando

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando di gara di ARIA s.p.a. 36/2021, pubblicato in data 28 luglio 2021, avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro operativo su scala regionale e suddivisa in tre lotti, per un valore stimato complessivo di euro 77.777.712,44;
- del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- del capitolato e dei relativi allegati;
- della determinazione a contrarre di ARIA s.p.a. n. 667 del 27 luglio 2021;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 2125/2019;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agfa Gevaert s.p.a. il 20 maggio 2022:
- del bando di gara rettificato in seguito della determinazione del Direttore generale di ARIA s.p.a. n. 329 del 27 aprile 2022.
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Agfa Gevaert s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Gioacchino Belli, 39;
ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione.
Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione.
Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 721 del 24 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente.
Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3918 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1131 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta.
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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