Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300370/2023

1c - Arera - Delibera Arera 3 Agosto 2021 - 363/2021/r/rif - Deliberazione Della Giunta Della Regione Puglia N. 2251 Del 29 Dicembre 2021

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, mai comunicata alla società ricorrente, avente ad oggetto «Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA»;
- della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate»;
- della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», in relazione alle parti ed ai profili indicati nel presente ricorso;
- del documento ARERA recante “orientamenti finali” n. 282/2021/R/rif;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se ignoto alla società ricorrente, ivi inclusi il verbale della riunione tenutasi in data 3 gennaio 2022 e la nota AGER prot. n. 671 del 18 gennaio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 21 marzo 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 29 settembre 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 (la cui avvenuta pubblicazione è stata resa nota con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022), recante Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nella parte in cui il medesimo richiama, recepisce e fa rinvio alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e all'istituto degli “impianti minimi” dalla medesima introdotto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche non noto alla società ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Heracle s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Arena in Roma, via G. Paisiello, 6;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni, 7;
Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Progeva s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
ad adiuvandum:
Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti;
Vista la nota del 5 gennaio 2023, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale.
Con nota depositata in data 5 gennaio 2023, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso poiché, nelle more, è intervenuta la determinazione ARERA 22 aprile 2022 1/DRIF, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, ed è stato avviato il procedimento di definizione tariffaria con l’AGER Puglia.
La società ricorrente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le altre parti nulla hanno opposto al riguardo.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
La definizione in rito del ricorso e la mancata opposizione delle altre parti alla richiesta della parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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