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Sentenza n. 202300370/2023

Sentenza n. 202300370/2023

1C - ARERA - DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2021 - 363/2021/R/RIF - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA N. 2251 DEL 29 DICEMBRE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300370/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato dalla società Heracle s.r.l. avverso una serie di deliberazioni e atti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e alla tariffazione del servizio di igiene urbana in Puglia. In particolare, Heracle s.r.l. ha impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021 concernente l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo cosiddetti "minimi", la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 14 dicembre 2021 sul Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, la deliberazione ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021 contenente il metodo tariffario per i rifiuti per il periodo 2022-2025, nonché il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il ricorso era stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il 25 gennaio 2023 e riguardava questioni complesse di tariffazione e gestione degli impianti di rifiuti nell'ambito del ciclo economico di chiusura. La controversia vedeva contrapposte la società ricorrente, la Regione Puglia, l'ARERA e l'AGER come parti costituite in giudizio, mentre il Ministero della transizione ecologica e Progeva s.r.l. non si erano costituiti; Montello s.p.a. era intervenuta a fianco della ricorrente.

Il quadro normativo

La materia rifiuti in Italia è disciplinata da una complessa architettura normativa che coinvolge sia la legislazione statale che gli atti delle autorità indipendenti preposte alla regolazione del settore. In questo caso, la controversia si collocava nell'ambito della tariffazione del servizio di igiene urbana, materia sottoposta alla regolazione dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la quale ha competenza a definire i metodi tariffari per i servizi idrici, energetici e di gestione dei rifiuti. Le deliberazioni regionali e l'atto ministeriale erano stati adottati in conformità alla deliberazione ARERA n. 363/2021, che rappresentava il metodo tariffario di riferimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La questione riguardava in particolare l'istituto degli "impianti minimi", cioè gli impianti essenziali per la chiusura del ciclo dei rifiuti, la cui identificazione e regolamentazione tariffaria aveva significative implicazioni economiche per gli operatori del settore. Il diritto amministrativo dei servizi pubblici locali e la normativa sulla gestione integrata dei rifiuti costituivano il fondamento legale della controversia.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della disciplina tariffaria degli impianti minimi introdotta tramite la deliberazione ARERA n. 363/2021 e recepita negli atti amministrativi regionali e ministeriali. La società ricorrente contestava presumibilmente la metodologia adottata per l'identificazione e la valutazione economica di tali impianti, ritenendo che gli atti impugnati determinassero un regime tariffario non conforme ai principi di corretta gestione economica e che violassero disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di tariffazione dei servizi pubblici. La questione era complessa sotto il profilo giuridico poiché implicava valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale e economica degli impianti, nonché interpretazioni delle norme sulla partecipazione alle procedure di definizione tariffaria. Di rilievo era inoltre la questione relativa alla comunicazione o meno degli atti alle parti interessate, dato che la deliberazione della Giunta regionale n. 2251 del 2021 non era stata comunicata a Heracle s.r.l. prima della presentazione del ricorso.

La motivazione del giudice

Il Collegio del TAR Lombardia, presieduto dal Presidente Antonio Vinciguerra e composto dal Consigliere Fabrizio Fornataro e dal Primo Referendario Rosanna Perilli quale estensore, non ha affrontato le questioni di merito sollevate dal ricorso. La ragione risolutiva della controversia è emersa nel corso del procedimento, allorché il 5 gennaio 2023, prima della celebrazione dell'udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione nella quale comunicava di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale mancanza di interesse alla decisione era motivata dal fatto che nel frattempo era intervenuta la determinazione ARERA n. 1/DRIF del 22 aprile 2022, che aveva approvato gli schemi tipo dei documenti costituenti la proposta tariffaria e aveva consentito l'avvio del procedimento di definizione tariffaria con AGER Puglia, raggiungendo in tal modo l'effetto pratico che Heracle s.r.l. perseguiva attraverso il ricorso. Le altre parti costituite in giudizio non hanno opposto eccezioni alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità, facendo così venire meno ogni contrasto sulla valutazione della carenza sopravvenuta di interesse. Il Collegio ha ritenuto pertanto di poter concludere senza entrare nel merito delle specifiche questioni giuridiche ed amministrative dedotte.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti presentati successivamente dalla ricorrente, non per una decisione su di essi, bensì per la sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, rendendo in tal modo impossibile continuare il procedimento giurisdizionale secondo le regole stabilite dal codice del processo amministrativo. Il Tribunale ha inoltre provveduto a compensare le spese di lite tra tutte le parti, applicando il principio di proporzionalità cui consegue dalla desistenza e dall'assenza di contrarietà delle altre parti alla richiesta della ricorrente. La sentenza è stata eseguibile secondo le forme ordinarie e il giudice ha ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo l'interesse alla decisione viene meno a causa di sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto e la parte ricorrente dichiara esplicitamente di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento senza che gli altri contendenti formulino eccezioni, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, procedendo alla compensazione delle spese di lite secondo il principio di proporzionalità. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, mai comunicata alla società ricorrente, avente ad oggetto "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo "minimi" ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA"; della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate"; della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il "Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", in relazione alle parti ed ai profili indicati nel presente ricorso; del documento ARERA recante "orientamenti finali" n. 282/2021/R/rif; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se ignoto alla società ricorrente, ivi inclusi il verbale della riunione tenutasi in data 3 gennaio 2022 e la nota AGER prot. n. 671 del 18 gennaio 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 21 marzo 2022: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 29 settembre 2022: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 (la cui avvenuta pubblicazione è stata resa nota con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022), recante Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nella parte in cui il medesimo richiama, recepisce e fa rinvio alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e all'istituto degli "impianti minimi" dalla medesima introdotto; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche non noto alla società ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 345 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Heracle s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Filippo Arena in Roma, via G. Paisiello, 6; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni, 7; Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio; Progeva s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; ad adiuvandum: Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell'ARERA e dell'AGER; Vista la nota del 5 gennaio 2023, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso; Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale. Con nota depositata in data 5 gennaio 2023, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso poiché, nelle more, è intervenuta la determinazione ARERA 22 aprile 2022 1/DRIF, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, ed è stato avviato il procedimento di definizione tariffaria con l'AGER Puglia. La società ricorrente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti. Le altre parti nulla hanno opposto al riguardo. Il Collegio deve perciò dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione. La definizione in rito del ricorso e la mancata opposizione delle altre parti alla richiesta della parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 25 gennaio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, mai comunicata alla società ricorrente, avente ad oggetto «Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA»;
- della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate»;
- della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», in relazione alle parti ed ai profili indicati nel presente ricorso;
- del documento ARERA recante “orientamenti finali” n. 282/2021/R/rif;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se ignoto alla società ricorrente, ivi inclusi il verbale della riunione tenutasi in data 3 gennaio 2022 e la nota AGER prot. n. 671 del 18 gennaio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 21 marzo 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Heracle s.r.l. il 29 settembre 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 (la cui avvenuta pubblicazione è stata resa nota con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022), recante Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nella parte in cui il medesimo richiama, recepisce e fa rinvio alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e all'istituto degli “impianti minimi” dalla medesima introdotto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche non noto alla società ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Heracle s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Arena in Roma, via G. Paisiello, 6;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni, 7;
Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Progeva s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
ad adiuvandum:
Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti;
Vista la nota del 5 gennaio 2023, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale.
Con nota depositata in data 5 gennaio 2023, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso poiché, nelle more, è intervenuta la determinazione ARERA 22 aprile 2022 1/DRIF, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, ed è stato avviato il procedimento di definizione tariffaria con l’AGER Puglia.
La società ricorrente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le altre parti nulla hanno opposto al riguardo.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
La definizione in rito del ricorso e la mancata opposizione delle altre parti alla richiesta della parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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