Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300360/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Porto Di Fucile Uso Caccia - Rigetto Istanza Di Rilascio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- del 18-11-2020, come notificato al ricorrente a mani proprie in data 26-12-2020 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, recante il diniego dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio;
nonchè di ogni altro atto inerente e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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