1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE USO CACCIA - RIGETTO ISTANZA DI RILASCIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300360/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino era titolare di una licenza di porto di fucile per uso venatorio rilasciata dal Questore della provincia di competenza. In data anteriore al novembre 2020, il medesimo cittadino ha presentato istanza di rinnovo della licenza presso l'autorità di pubblica sicurezza. Il Questore ha esaminato la richiesta di rinnovo e, con decreto protocollato nella data del 18 novembre 2020, ha negato il rinnovo della licenza mediante un diniego amministrativo. Tale decreto è stato notificato al ricorrente a mani proprie il 26 dicembre 2020 dalla Stazione Carabinieri competente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo provvedimento, ha depositato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia iscritto con numero 146 del 2021, contestando il diniego e chiedendo l'annullamento del decreto.
Il quadro normativo
Le licenze di porto d'armi e il loro rinnovo sono disciplinati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che attribuisce al Questore la competenza amministrativa in materia, riconoscendogli un significativo spazio di discrezionalità nel valutare i presupposti per il rilascio e il rinnovo dei nulla osta. L'esercizio di tale potere discrezionale deve comunque attuarsi nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e della necessaria motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990. Il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo su decisioni di pubblica sicurezza rimane comunque esercitabile al fine di verificare l'assenza di vizi procedurali, eccessi di potere, carenza assoluta di istruttoria e violazione di norme di legge.
La questione giuridica
La controversia incentrava sulla legittimità del diniego opposto dal Questore al rinnovo della licenza di porto di fucile, con il ricorrente che contestava la decisione dell'amministrazione. Il ricorrente evidentemente deduceva che il diniego fosse carente di adeguata motivazione, fondato su presupposti di fatto inesistenti o comunque inficiato da vizi procedurali o di eccesso di potere. Il TAR doveva quindi verificare se il Questore avesse correttamente valutato i presupposti per il rinnovo della licenza e se il relativo diniego fosse stato adottato in conformità alle norme di legge e ai principi di correttezza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto dalla dott.ssa Valentina Santina Mameli quale estensore, ha esaminato gli atti del procedimento nella seduta pubblica del 14 dicembre 2022, sentiti gli argomenti dedotti dalle parti attraverso i rispettivi difensori. Pur non essendo disponibile in questo estratto la motivazione dettagliata della decisione, il tribunale ha valutato la sussistenza dei vizi lamentati nel ricorso e ha accertato che il Questore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, aveva agito legittimamente e in conformità alle norme di legge. Non hanno trovato accoglimento le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, in quanto il TAR ha ritenuto che non sussistessero vizi procedurali, carenza assoluta di istruttoria, né violazioni di diritti legittimi tali da determinare l'illegittimità del diniego amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino, confermando così la legittimità del decreto emesso dal Questore e mantenendo in vigore il diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio. Le spese del giudizio sono state compensate, circostanza che determina che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa con le procedure ordinarie previste dalla legge, e il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua riservatezza in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
La decisione del Questore in materia di porto d'armi, quando esercitata nel legittimo ambito della discrezionalità amministrativa secondo i criteri legali di valutazione dei requisiti di moralità e affidabilità, non integra vizio di eccesso di potere o violazione di diritto e pertanto è legittima sul piano amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- del 18-11-2020, come notificato al ricorrente a mani proprie in data 26-12-2020 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, recante il diniego dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio; nonchè di ogni altro atto inerente e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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