Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300347/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Licenza Porto Di Fucile Per Uso Tiro A Volo - Revoca - Ricorso Gerarchico - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del decreto del 16 novembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 22 febbraio 2021 n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. 480251-P. sul ricorso numero di registro generale 177 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone fisiche nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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