1I - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA PORTO DI FUCILE PER USO TIRO A VOLO - REVOCA - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300347/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorrente ha promosso ricorso gerarchico avverso un provvedimento del Questore della provincia di riferimento, emesso il 22 febbraio 2021, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo numero 480251-P. Tale ricorso gerarchico è stato respinto dal Prefetto della medesima provincia con decreto del 16 novembre 2021. Il cittadino, ritenendo illegittimi entrambi i provvedimenti, ha quindi adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento e il ripristino della propria licenza. La controversia investe la sfera dei diritti attinenti al possesso e al porto di armi, materia di rilevante importanza poiché comporta l'esercizio di facoltà soggettive che incidono direttamente sulle libertà personali del cittadino.
Il quadro normativo
La revoca delle licenze di porto d'armi è disciplinata dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, secondo la quale l'autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi quando sussistono i presupposti legali. La materia è regolata da norme che prevedono il diritto alla licenza e contestualmente i casi nei quali essa può essere revocata per ragioni di ordine pubblico o per accertate circostanze che richiedono tale misura. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi della trasparenza, della motivazione e del contraddittorio, secondo quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. La competenza a rilasciare e revocare le licenze è attribuita al Questore per primo grado, con possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto, e infine accesso alla tutela amministrativa dinanzi al TAR.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguarda la legittimità dell'esercizio dei poteri revocatori dalle autorità di pubblica sicurezza e la corretta applicazione della normativa in materia di porto d'armi. Il ricorrente contesta i provvedimenti impugnati, adducendo presumibilmente violazioni procedurali oppure mancanza di idonei presupposti sostanziali per la revoca della licenza. La controversia investe quindi il tema della conformità della decisione amministrativa ai dettami normativi e al rispetto delle garanzie procedurali dovute al cittadino nei procedimenti che incidono su diritti soggettivi rilevanti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare gli argomenti dedotti dal ricorrente, ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Il collegio giudicante ha accertato che il Questore e successivamente il Prefetto hanno agito in conformità alle norme di legge che disciplinano la revoca delle licenze di porto d'armi, verificando che sussistessero i presupposti richiesti dall'ordinamento. Il TAR ha respinto le censure formulate dal ricorrente, valutatele come prive di fondamento giuridico, confermando così la validità dell'iter procedurale seguito dalle autorità amministrative. La decisione del tribunale si fonda sulla ritenuta correttezza dell'esercizio dei poteri amministrativi nella fattispecie concreta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo respinge integralmente, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sopporta i propri costi essendo risultate entrambe parzialmente vittoriose. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, con conseguente perdita della licenza di porto d'armi per il ricorrente. Inoltre, il tribunale ordina l'oscuramento dei dati personali per la tutela della privacy della parte ricorrente e di tutti i soggetti nominati nel procedimento.
Massima
La revoca della licenza di porto d'armi costituisce provvedimento amministrativo legittimamente adottato dall'autorità di pubblica sicurezza quando siano rispettati i presupposti normativi e la corretta procedura amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA. Antonio Vinciguerra Presidente, Valentina Santina Mameli Consigliere, Rosanna Perilli Primo Referendario Estensore. Per l'annullamento del decreto del 16 novembre 2021 protocollato con il numero omesso, con il quale il Prefetto della Provincia ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 22 febbraio 2021 numero omesso, con il quale il Questore della Provincia ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo numero 480251-P. Sul ricorso numero di registro generale 177 del 2022 proposto dal ricorrente rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari. Ministero dell'Interno Ufficio territoriale del Governo della Provincia rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso gli uffici in Milano via Freguglia numero 1. Visti il ricorso ed i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Ufficio territoriale del Governo, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dottoressa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori. Ritenuto e considerato che sussistono i presupposti per l'esame della controversia secondo quanto dedotto dalle parti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone fisiche nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati. Esito RESPINGE. Tribunale TAR Lombardia Milano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del decreto del 16 novembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 22 febbraio 2021 n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. 480251-P. sul ricorso numero di registro generale 177 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone fisiche nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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