Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202303208/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Ordinanza Demolizione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 61/2019 Reg. Ordinanze datata 01.08.2019 e notificata in data 01.08.2019, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno, “visto l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001”, ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2019, proposto da
Giovanna Galli, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carrara, Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Marco Semprini, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale n. 61 dell’1 agosto 2019 nella parte in cui ingiunge la rimozione delle opere sub 3 e nella parte in cui identifica l’area oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
Lo respinge per il resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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