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Sentenza n. 202303208/2023

Sentenza n. 202303208/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - ORDINANZA DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303208/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giovanna Galli ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di demolizione numero 61 del 2019, emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno il primo agosto 2019. L'ordinanza, fondata sull'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia), ordinava alla ricorrente la demolizione di alcune opere ritenute abusive e l'acquisizione gratuita dell'area interessata al patrimonio comunale. La ricorrente si è opposta a questa decisione sostenendo che l'ordinanza era illegittima, almeno in parte, contestando sia l'identificazione corretta delle opere oggetto di demolizione sia il procedimento di acquisizione gratuita del terreno. Il Comune di Livigno si è costituito in giudizio per difendere la validità dell'ordinanza, mentre un terzo soggetto, Marco Semprini, non ha partecipato al processo.

Il quadro normativo

La controversia ruota attorno all'applicazione dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che disciplina il procedimento di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità dai titoli abilitativi. Questo articolo attribuisce ai sindaci (o ai responsabili del servizio urbanistica, come in questo caso) il potere ordinanza di demolizione quando sussistono edifici o opere costruiti abusivamente, con la finalità di ripristinare la legalità urbanistica del territorio. La norma consente inoltre agli enti pubblici di acquisire gratuitamente le aree risultato della demolizione, secondo quanto disposto dal codice civile per l'accessione di beni al demanio pubblico. Il procedimento deve rispettare i principi di proporzionalità, motivazione e corretta identificazione delle opere abusive, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione sotto due profili: da un lato, la corretta identificazione e qualificazione delle opere considerate abusive, in particolare quelle indicate come "sub 3" nell'ordinanza, e dall'altro, la legittimità della modalità con cui il Comune intendeva acquisire gratuitamente l'area oggetto di demolizione. La ricorrente contestava sia che alcune delle opere fossero effettivamente abusive sia che il Comune potesse procedere a un'acquisizione gratuita senza rispettare specifici presupposti procedurali. Il giudice amministrativo doveva valutare se l'ordinanza fosse viziata nel suo presupposto fattuale (identificazione errata delle opere) e se il procedimento di acquisizione fosse stato eseguito correttamente secondo la normativa vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, esaminando la documentazione e le contestazioni sollevate dalla ricorrente, ha ritenuto fondati i reclami relativamente alle opere designate come "sub 3", accertando che queste non fossero illegittime nel modo in cui l'amministrazione le aveva qualificate, oppure che il procedimento di accertamento fosse stato inficiato da vizi procedurali o di valutazione. Parimenti, il giudice ha riconosciuto che l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale non era stata condotta secondo le modalità prescritte dalla legge, comportando un eccesso di potere amministrativo. Al contrario, il TAR ha ritenuto fondate altre parti dell'ordinanza, respingendo nel merito altre contestazioni della ricorrente, a testimonianza che non tutti gli aspetti della decisione amministrativa erano illegittimi. La sentenza quindi accoglie parzialmente le doglianze, discriminando tra le diverse parti del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso solo in parte, annullando l'ordinanza di demolizione numero 61 del 2019 esclusivamente nella parte relativa all'obbligo di rimozione delle opere designate come "sub 3" e nella parte in cui l'amministrazione ordinava l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio del Comune. Ha instead respinto il ricorso per quanto riguarda i restanti profili di contestazione, confermando quindi la legittimità di altre parti dell'ordinanza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui quando un ricorso è accolto in parte la soccombenza è reciproca. L'ordinanza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa in quanto già efficace dal punto di vista sostanziale per le parti non annullate.

Massima

L'ordinanza di demolizione per opere abusive è illegittima nella parte in cui identifica erroneamente le costruzioni da demolire o procede ad acquisizione gratuita di aree senza rispetto dei presupposti e delle procedure previste dalla legge, restando tuttavia valida per le restanti disposizioni se correttamente motivate e proceduralmente corrette.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 61/2019 Reg. Ordinanze datata 01.08.2019 e notificata in data 01.08.2019, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno, “visto l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001”, ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2019, proposto da
Giovanna Galli, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carrara, Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Marco Semprini, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale n. 61 dell’1 agosto 2019 nella parte in cui ingiunge la rimozione delle opere sub 3 e nella parte in cui identifica l’area oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
Lo respinge per il resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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