Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202303165/2023

3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
con tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali o, comunque, connessi:
a) della D.G.R. della Lombardia n. XI/4773 in data 26 maggio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021 – doc. 1), recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”, nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021 (cfr. Allegato 1 – Negoziazione Area Sanitaria: “la definizione dei budget di struttura verrà fatta basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019”, nonché la terza riga e le righe da 10 a 12 della “scheda di budget” – suballegato 1A); ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema” (cfr. terza riga della “scheda di budget”); iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19” (cfr. punto 2 “Prestazioni ambulatoriali” dell’Allegato 1, nonché la penultima e la terz’ultima riga della “scheda di budget”);
b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Milano di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
c) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Milano, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 2, 3 e 4) il 29 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
d) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Brianza di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
e) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Brianza, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 7, 8 e 9) il 30 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
f) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Val Padana di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
g) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Val Padana, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 10, 11 e 12) il 29 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione:
h) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021 con la ATS Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso;
i) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto
contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 30 giugno 2021 con la ATS Brianza, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso;
j) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021 con la ATS Val Padana, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2021, proposto da
società Bianalisi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Ats della Città Metropolitana di Milano, Ats Brianza, Ats Val Padana, non costituiti in giudizio;
Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 6 novembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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