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Sentenza n. 202303165/2023

Sentenza n. 202303165/2023

3N - SERVIZIO SANITARIO - STRUTTURE ACCREDITATE - D.G.R. N. XI/4773/2021 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NEGOZIAZIONE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303165/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo proposto dalla società Bianalisi S.p.A. contro atti della Regione Lombardia e delle Aziende Territoriali Sanitarie (ATS) di Milano, Brianza e Val Padana. La ricorrente ha impugnato la Delibera Giunta Regionale n. XI/4773 del 26 maggio 2021, che conteneva le determinazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2021 nel settore sanitario e sociosanitario. In particolare, la società contestava tre aspetti essenziali della delibera: l'utilizzo del finanziato 2019 quale base di calcolo per la definizione dei budget di specialistica ambulatoriale per il 2021, le modalità di incremento del budget a seguito della soppressione del cosiddetto "superticket", che sarebbe stato effettuato solo a consuntivo e subordinatamente alle risorse disponibili, e l'inclusione nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche delle attività di diagnostica e prestazioni vaccinali connesse all'epidemia da COVID-19. La ricorrente aveva sottoscritto con riserva i contratti di regolamentazione del rapporto con le tre ATS il 29 e 30 giugno 2021, contestando appunto le disposizioni regionali richiamate in tali contratti.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, in particolare nella regolamentazione della definizione dei budget assegnati alle strutture sanitarie di specialistica ambulatoriale. Le norme rilevanti riguardano la determinazione del finanziamento sanitario, la modalità di calcolo e i criteri di riparto delle risorse tra le diverse aziende territoriali sanitarie e i loro fornitori. Le delibere della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi di indirizzo e pianificazione che vincolano la negoziazione tra le aziende sanitarie e i soggetti gestori di servizi. In questo contesto normativo si colloca anche la questione della soppressione del superticket e l'obbligo di finanziamento delle attività straordinarie connesse all'emergenza pandemica, materie che incidono significativamente sulla sostenibilità economica delle strutture sanitarie private convenzionate.

La questione giuridica

La questione giuridica fondamentale riguardava la legittimità della metodologia adottata dalla Regione Lombardia per il calcolo dei budget ambulatoriali dell'anno 2021, in particolare se l'utilizzo del finanziato 2019 quale base di riferimento potesse ritenersi legittimo e proporzionato oppure rappresentasse una violazione dei principi di corretta allocazione delle risorse e di parità di trattamento tra i fornitori di servizi sanitari. Correlata a questa questione era la questione della modalità di finanziamento degli effetti della soppressione del superticket, ossia se il rinvio a un eventuale incremento a consuntivo costituisse una forma di sottofinanziamento dei servizi. Infine, vi era la questione della corretta imputazione nel budget ambulatoriale 2021 delle attività straordinarie connesse alla pandemia COVID-19, con problemi di sostenibilità economica e di riequilibrio finanziario tra i fornitori.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo non è entrato nel merito delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente. Infatti, durante il corso del procedimento, con dichiarazione del 6 novembre 2023, la parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Il collegio giudicante, avendo riscontrato questa dichiarazione di perdita di interesse, ha applicato la disciplina processuale amministrativa secondo la quale un ricorso può essere dichiarato improcedibile nel caso in cui sopravvenga un difetto di interesse della parte ricorrente a ottenere la pronuncia richiesta. Tale situazione, qualora verificata e non contestata dalla controparte, comporta l'impossibilità giuridica per il giudice di continuare a procedere sulla controversia, in quanto viene a mancare uno dei presupposti costitutivi dell'azione amministrativa. Il tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese tra le parti, conformemente alla prassi nei casi di cessazione dell'interesse senza colpevolezza attribuibile alle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito della controversia. Concretamente, ciò significa che la ricorrente ha rinunciato a proseguire l'impugnazione dei provvedimenti regionali e delle conseguenti determinazioni delle ATS, mancando quindi il presupposto processuale necessario per ottenere una pronuncia nel merito. Il tribunale ha compensato le spese, ossia ha stabilito che ciascuna parte sopporti le proprie spese legali, senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese della controparte. La sentenza è divenuta definitiva e il tribunale ha ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

La sopravvenuta mancanza di interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal merito delle questioni giuridiche sollevate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
con tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali o, comunque, connessi:
a) della D.G.R. della Lombardia n. XI/4773 in data 26 maggio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021 – doc. 1), recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”, nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021 (cfr. Allegato 1 – Negoziazione Area Sanitaria: “la definizione dei budget di struttura verrà fatta basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019”, nonché la terza riga e le righe da 10 a 12 della “scheda di budget” – suballegato 1A); ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema” (cfr. terza riga della “scheda di budget”); iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19” (cfr. punto 2 “Prestazioni ambulatoriali” dell’Allegato 1, nonché la penultima e la terz’ultima riga della “scheda di budget”);
b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Milano di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
c) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Milano, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 2, 3 e 4) il 29 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
d) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Brianza di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
e) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Brianza, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 7, 8 e 9) il 30 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
f) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Val Padana di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
g) del contratto relativo all’esercizio 2021 con l’ATS Val Padana, sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 10, 11 e 12) il 29 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione:
h) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021 con la ATS Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso;
i) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto
contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 30 giugno 2021 con la ATS Brianza, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso;
j) della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021 con la ATS Val Padana, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2021, proposto da
società Bianalisi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Ats della Città Metropolitana di Milano, Ats Brianza, Ats Val Padana, non costituiti in giudizio;
Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 6 novembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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