Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300316/2023

1l/2g/3n - Università/professioni/servizio Sanitario - Esame Abilitante Alla Professione Infermieristica - Test - Giudizio Di Non Idoneità

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa concessione della misura cautelare invocata anche inaudita altera parte
➢ del test somministrato durante l'esame abilitante alla professione infermieristica svoltosi, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992, presso l'Università degli Studi di Pavia in data 14 ottobre 2022 e del conseguente risultato di NON IDONEITA' comunicato verbalmente dal personale presente durante la sessione di esame;
➢ di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere l'abilitazione alla professione infermieristica.
sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Tornielli e Antonella Colosimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Brusoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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