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Sentenza n. 202300316/2023

Sentenza n. 202300316/2023

1L/2G/3N - UNIVERSITÀ/PROFESSIONI/SERVIZIO SANITARIO - ESAME ABILITANTE ALLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA - TEST - GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300316/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha sostenuto l'esame abilitante alla professione infermieristica presso l'Università degli Studi di Pavia il 14 ottobre 2022, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Legislativo numero 502 del 1992. Durante la sessione di esame, al candidato è stato somministrato un test, al termine del quale ha ricevuto verbalmente il risultato di NON IDONEITA' dal personale presente in aula. Non ritenendosi responsabile dell'esito negativo, il candidato ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, impugnando sia il test somministrato che il risultato della valutazione, chiedendo l'annullamento di entrambi e il riconoscimento del diritto a conseguire l'abilitazione professionale. Nel ricorso sono stati presentati motivi aggiunti per rafforzare le argomentazioni, cercando di provare l'illegittimità delle procedure adottate o dei criteri di valutazione applicati.

Il quadro normativo

Il regime degli esami abilitativi per le professioni sanitarie è disciplinato dal Decreto Legislativo numero 502 del 1992, che stabilisce i criteri per l'accesso alle professioni infermieristiche e le modalità di svolgimento delle prove di esame. Le università abilitate sono responsabili dell'organizzazione delle sessioni di esame e dell'applicazione dei criteri valutativi previsti dalla normativa nazionale. La sentenza fa riferimento anche al Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento UE numero 2016/679, rilevanti per la protezione dei dati personali del ricorrente e per garantire che il procedimento amministrativo si svolga rispettando i diritti fondamentali della persona. In questo ambito, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia svolge funzioni di vigilanza e controllo nel riconoscimento dell'idoneità professionale.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del test somministrato durante l'esame abilitante, sostenendo che il test stesso o le modalità di somministrazione fossero affette da vizi procedurali, tali da rendere invalido l'intera prova di esame. Inoltre, il candidato apparentemente riteneva illegittima la valutazione e la comunicazione del risultato di NON IDONEITA', probabilmente sulla base di argomentazioni relative alla correttezza dei criteri valutativi applicati o della trasparenza della procedura. Il giudice amministrativo doveva verificare se effettivamente sussistessero elementi idonei a provare irregolarità nel procedimento amministrativo di esame, come l'assenza di tracciabilità nella valutazione, l'applicazione di criteri non predeterminati, o altre violazioni del principio di legalità e buona amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciando nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 con il collegio composto da Maria Ada Russo come Presidente, Giovanni Zucchini come Estensore e Laura Patelli come Primo Referendario, ha ritenuto di respingere il ricorso in ogni sua domanda. Tale decisione implica che il giudice ha valutato che il ricorrente non ha provato l'esistenza di vizi procedurali o sostanziali nella somministrazione del test abilitante. Il collegio ha verosimilmente considerato che l'esame era stato condotto secondo le procedure previste dalla normativa vigente, che i criteri di valutazione erano stati correttamente applicati e che la comunicazione del risultato era stata effettuata in conformità alle regole stabilite. La respinta totale del ricorso suggerisce che il giudice ha ritenuto legittima tanto la scelta del test quanto la valutazione del candidato, senza riscontrare profili di illegittimità che potessero giustificare l'annullamento. Non risultando nella documentazione elementi che evidenzino violazioni procedurali o discriminazioni nel trattamento del candidato rispetto ad altri partecipanti all'esame, il TAR ha prevalso sulla discrezionalità tecnica dell'ateneo nell'organizzazione e nello svolgimento delle prove di esame.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti in ogni loro domanda, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti contendenti. Di conseguenza, il risultato di NON IDONEITA' comunicato durante la sessione di esame del 14 ottobre 2022 rimane valido e il candidato non acquisisce il diritto all'abilitazione alla professione infermieristica sulla base di questo giudizio. La sentenza è stata eseguita dall'autorità amministrativa e il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, legittimamente somministra i test abilitativi e valuta i candidati secondo i criteri e le procedure previsti dalla normativa vigente, e il ricorrente che non provi vizi procedurali sostanziali o irregolarità nella valutazione non ha diritto all'annullamento della prova di esame con conseguente acquisizione dell'abilitazione professionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa concessione della misura cautelare invocata anche inaudita altera parte
➢ del test somministrato durante l'esame abilitante alla professione infermieristica svoltosi, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992, presso l'Università degli Studi di Pavia in data 14 ottobre 2022 e del conseguente risultato di NON IDONEITA' comunicato verbalmente dal personale presente durante la sessione di esame;
➢ di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere l'abilitazione alla professione infermieristica.
sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Tornielli e Antonella Colosimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Brusoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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