Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202303151/2023
1m - Sicurezza Pubblica - Interdittiva Antimafia - Aggiornamento - Silenzio Della Pa
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario I) quanto al ricorso introduttivo, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dalla Prefettura di Milano in ordine all'istanza di aggiornamento inoltrata dal -OMISSIS- ricorrente, riguardo all'informazione interdittiva antimafia prot. n° -OMISSIS- già emessa il 14 aprile 2014 e poi ribadita in data 8 luglio 2014 e 19 dicembre 2016; nonché avverso il relativo procedimento e tutti gli atti presupposti, intermedi, consequenziali e connessi; II) quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n° -OMISSIS- datata 19 ottobre 2020, con la relativa comunicazione prot. n° -OMISSIS- di pari data, che conferma e ribadisce le precedenti informative interdittive; nonché, occorrendo, delle richiamate, “ma sconosciute”, relazioni fornite dalla D.I.A., Centro Operativo, di Milano prot. n° -OMISSIS-, dalla Guardia di Finanza prot. n° -OMISSIS- e dalla Questura di Milano prot. n° -OMISSIS-; nonché avverso tutti gli atti presupposti, precedenti, intermedi, consequenziali e connessi. sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →