1M - SICUREZZA PUBBLICA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - AGGIORNAMENTO - SILENZIO DELLA PA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303151/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale in liquidazione ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro la Prefettura di Milano, contestando tanto il silenzio mantenuto dall'amministrazione in risposta a un'istanza di aggiornamento di un'informazione interdittiva antimafia quanto l'informativa antimafia stessa. L'informativa originaria era stata emessa il quattordici aprile duemilaquattordici e successivamente ribadita in data otto luglio duemilaquattordici e diciannove dicembre duemiladieci, determinando una situazione di grave limitazione delle capacità operative della società ricorrente. La ricorrente chiedeva dunque che la Prefettura riesaminasse tale informativa antimafia sulla base della mutata situazione, però l'amministrazione non ha risposto entro i termini procedimentali previsti. Solo successivamente, il diciannove ottobre duemilaventi, la Prefettura ha emesso una nuova informativa antimafia che confermava e ribadiva il contenuto delle precedenti, producendo formale comunicazione della medesima a carico della società in liquidazione.
Il quadro normativo
Le informazioni interdittive antimafia rappresentano provvedimenti amministrativi peculiari previsti dalla normativa nazionale antimafia, attraverso i quali le amministrazioni competenti comunicano ai terzi elementi valutativi e dati concreti relativi a concreti rischi di infiltrazioni di carattere mafioso e criminale nell'attività gestionale. La Prefettura, in qualità di autorità territoriale preposta al controllo antimafia, ha l'obbligo di acquisire informazioni dalle forze di polizia e dai servizi di intelligence e di comunicare tali informazioni agli organi interessati per il perseguimento dell'interesse pubblico alla prevenzione della criminalità. Il Codice del Processo Amministrativo stabilisce termini procedimentali entro cui le pubbliche amministrazioni devono rispondere alle istanze dei privati, garantendo il diritto di difesa e la possibilità di una corretta valutazione dei presupposti di fatto. I soggetti destinatari di informative antimafia mantengono il diritto di chiederne l'aggiornamento, la revisione o la revoca qualora circostanze rilevanti siano mutate ovvero siano stati acquisiti elementi informativi nuovi e significativi.
La questione giuridica
La controversia portata innanzi al giudice amministrativo investiva due profili strettamente connessi ma concettualmente autonomi. Il primo concerneva l'illegittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura nei confronti dell'istanza di aggiornamento, inteso come violazione sia del diritto procedimentale che del diritto della ricorrente di ottenere una riesaminazione della propria posizione sulla base di elementi più recenti e favorevoli. Il secondo profilo attribuiva illegittimità alla stessa informativa interdittiva antimafia del duemilaventi, contenendo questa vizi nei motivi, nei presupposti di fatto sottostanti o nel procedimento amministrativo attraverso il quale era stata adottata. Il punto di diritto rilevante e controverso consisteva pertanto nel verificare se sussistessero ancora i presupposti necessari affinché il giudizio potesse proseguire e produrre una sentenza di effettivo contenuto pratico per la parte ricorrente.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non esponga in extenso il ragionamento motivazionale del collegio, la dichiarazione di improcedibilità rivela che i magistrati hanno ritenuto venuta meno la condizione di possibilità di emanare una pronuncia che avesse utilità pratica e effetti concreti sulla situazione della ricorrente. Il fatto che la Prefettura ha successivamente emesso la nuova informativa antimafia del duemilaventi in luogo di rispondere all'istanza di aggiornamento, confermando esplicitamente il contenuto delle precedenti informative, ha comportato che il procedimento amministrativo originariamente contestato sia divenuto privo di attualità e di rilevanza pratica per il giudizio. La questione relativa al silenzio diviene insuscettibile di una pronuncia utile dal momento che il silenzio medesimo è stato superato da un provvedimento amministrativo esplicito ed efficace, che ha concluso il procedimento amministrativo stesso. Inoltre il collegio giudicante ha ritenuto che la ricorrente, in qualità di società in liquidazione, potesse aver perduto la capacità giuridica necessaria per proseguire il giudizio amministrativo o che comunque l'interesse nel proseguimento della causa fosse divenuto inesistente e privo di fondamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso per motivi aggiunti come proposto, ha dichiarato il medesimo ricorso improcedibile, il che significa che il giudizio non poteva proseguire perché era venuto meno uno dei presupposti processuali necessari per la validità e l'efficacia della decisione meritoria. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, di guisa che ciascuna parte sostiene autonomamente i propri costi e nessuna condanna al pagamento è stata pronunciata, configurandosi una situazione di neutralità economica tra i litiganti. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il sedici novembre duemilaventi tre in modalità da remoto e l'ordine è stato impartito affinché l'autorità amministrativa procedesse all'esecuzione della sentenza medesima.
Massima
Quando il ricorso amministrativo sia diretto contro il silenzio di una pubblica amministrazione e successivamente quest'ultima emetta il provvedimento contestato in forma esplicita, determinando il venir meno della materia del contendere in relazione al ricorso originario, il giudice amministrativo può dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta insuscettibilità di pronuncia utile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario I) quanto al ricorso introduttivo, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dalla Prefettura di Milano in ordine all'istanza di aggiornamento inoltrata dal -OMISSIS- ricorrente, riguardo all'informazione interdittiva antimafia prot. n° -OMISSIS- già emessa il 14 aprile 2014 e poi ribadita in data 8 luglio 2014 e 19 dicembre 2016; nonché avverso il relativo procedimento e tutti gli atti presupposti, intermedi, consequenziali e connessi; II) quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n° -OMISSIS- datata 19 ottobre 2020, con la relativa comunicazione prot. n° -OMISSIS- di pari data, che conferma e ribadisce le precedenti informative interdittive; nonché, occorrendo, delle richiamate, “ma sconosciute”, relazioni fornite dalla D.I.A., Centro Operativo, di Milano prot. n° -OMISSIS-, dalla Guardia di Finanza prot. n° -OMISSIS- e dalla Questura di Milano prot. n° -OMISSIS-; nonché avverso tutti gli atti presupposti, precedenti, intermedi, consequenziali e connessi. sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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