Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202303150/2023
1m - Misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Informativa Antimafia - Istanza Aggiornamento - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario I) quanto al ricorso introduttivo, per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia proposta ex art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 dalla ricorrente in data 11.3.2020 e dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento conseguente all'istanza anzidetta; II) quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento: - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- (Prot. n. -OMISSIS-) del 14.9.2020, notificato in pari data, con il quale l’istanza di aggiornamento in questione è stata respinta; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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