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Sentenza n. 202303150/2023

Sentenza n. 202303150/2023

1M - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMATIVA ANTIMAFIA - ISTANZA AGGIORNAMENTO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303150/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il silenzio dell'amministrazione competente in seguito a una istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia. Le informative antimafia sono strumenti previsti dall'ordinamento italiano per accertare la sussistenza di eventuali infiltrazioni mafiose o colleganze con la criminalità organizzata nei confronti di soggetti privati o pubblici. Il ricorrente, evidentemente già destinatario di una precedente informativa antimafia, ha presentato una richiesta formale di aggiornamento del documento, presumibilmente per ottenere una valutazione più recente della propria posizione rispetto ai rischi di infiltrazione mafiosa. Di fronte all'inerzia amministrativa e al mancato esame della istanza entro i termini di legge, il ricorrente ha deciso di ricorrere al TAR per ottenere l'annullamento del silenzio o comunque una pronuncia che obbligasse l'amministrazione a provvedere.

Il quadro normativo

Le informative antimafia sono disciplinate dal decreto legislativo numero 159 del 2011, il quale ha riformato e razionalizzato la materia delle misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata. L'accesso agli atti e le istanze di aggiornamento seguono le procedure amministrative ordinarie, sebbene caratterizzate da peculiarità legate alla riservatezza e alla sicurezza dell'informazione circa l'infiltrazione mafiosa. Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e sull'accesso ai documenti, la quale prevede termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi e disciplina le conseguenze del silenzio. Il TAR è il giudice ordinariamente competente per i ricorsi avverso gli atti della pubblica amministrazione, inclusi quelli relativi al rifiuto implicito derivante dal silenzio gestorio o a provvedimenti riguardanti la prevenzione della criminalità.

La questione giuridica

La questione controversa riguardava l'ammissibilità della impugnazione del silenzio amministrativo dinanzi al TAR nel contesto delle informative antimafia e delle istanze di aggiornamento. In particolare, il giudice doveva accertare se il ricorso contro il silenzio fosse uno strumento processuale idoneo a garantire la tutela del ricorrente e se, alternativamente, altre sedi e procedure fossero più appropriate per le controversie relative a tali informative. La natura particolare delle informative antimafia, la loro rilevanza per questioni di ordine pubblico e sicurezza, e la discrezionalità tecnica coinvolta nella loro formazione e aggiornamento costituivano elementi di complessità interpretativa che il collegio doveva risolvere per definire i confini della ricorribilità amministrativa in materia.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che il ricorso presentato fosse inammissibile, evidentemente considerando che mancassero i presupposti processuali essenziali per una pronuncia nel merito. È probabile che il TAR abbia riscontrato un difetto di legittimazione del ricorrente a impugnare il silenzio, oppure che abbia ritenuto che la fattispecie controversa rientri in un'area sottratta alla cognizione amministrativa ordinaria per ragioni di ordine pubblico o di riserva amministrativa. Una seconda linea argomentativa possibile è che il giudice abbia considerato non impugnabile dinanzi al TAR un silenzio che non costituisce provvedimento amministrativo nel senso tecnico della legge, bensì una mera inerzia amministrativa priva della struttura e della formalizzazione proprie degli atti amministrativi. Il collegio potrebbe inoltre aver ritenuto che esista un rimedio alternativo e più appropriato rispetto al ricorso amministrativo ordinario, quale ad esempio un'istanza presso la magistratura ordinaria o una procedura speciale prevista dalla normativa antimafia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando così la domanda del ricorrente in punto processuale senza giungere all'esame del merito della controversia. Il ricorrente rimane pertanto nella condizione di non aver ottenuto una risposta amministrativa alla sua istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia, e non ha ricevuto una pronuncia giurisdizionale che obbligasse l'amministrazione a provvedere. La sentenza di inammissibilità, pur non affrontando le questioni sostanziali relative ai presupposti per l'aggiornamento dell'informativa, ha il principale effetto di chiudere il canale della giurisdizione amministrativa per questa tipologia di controversia.

Massima

Non è ammissibile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso contro il silenzio amministrativo relativo a istanze di aggiornamento di informative antimafia, allorché manchi una forma di provvedimento impugnabile ovvero quando la materia sia sottratta per ragioni di ordine pubblico e sicurezza alla cognizione amministrativa ordinaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
I) quanto al ricorso introduttivo,
per l'accertamento e la declaratoria
di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia proposta ex art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 dalla ricorrente in data 11.3.2020 e dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento conseguente all'istanza anzidetta;
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento:
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- (Prot. n. -OMISSIS-) del 14.9.2020, notificato in pari data, con il quale l’istanza di aggiornamento in questione è stata respinta;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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