Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202303118/2023

2c - Edilizia - Permesso Di Costruire - Demolizione E Ricostruzione Edificio Residenziale

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del permesso di costruire, prot. n. 2757 del 12 febbraio 2020 cat. VI CL.3 Fasc. 2; nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2020, proposto da
Diego Vergani e Andrea Tresoldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Bruno Santamaria, con studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iris Due Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maria Zappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Attilio Invernizzi, non costituito in giudizio;
ad opponendum:
Gabriele Mantegazza e Reginella Mantegazza, rappresentati e difesi dall'avvocato Serena Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carugate e della società Iris Due Immobiliare s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'articolo 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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