2C - EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303118/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Diego Vergani e Andrea Tresoldi hanno presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del permesso di costruire numero 2757 del 12 febbraio 2020 rilasciato dal Comune di Carugate. Il ricorso era rivolto contro il Comune di Carugate e la società Iris Due Immobiliare s.r.l., con Gabriele Mantegazza e Reginella Mantegazza costituitisi come controparte. Sulla base degli elementi di fatto disponibili, la controversia riguardava un permesso di costruire che secondo i ricorrenti avrebbe comportato conseguenze lesive dei loro diritti o interessi. Tuttavia, emerge che la natura della controversia presentava profili che andavano oltre la mera verifica della legittimità amministrativa del provvedimento comunale, investendo diritti di natura civilistica tra le parti interessate al procedimento costruttivo.
Il quadro normativo
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di permessi di costruire è regolata dal codice del processo amministrativo. Il giudice amministrativo è competente per i ricorsi volti a verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi sotto il profilo della violazione di norme di legge, eccesso di potere e incompetenza. Tuttavia, il codice del processo amministrativo prevede una netta distinzione tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria, quest'ultima competente per le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura civile, compresi i diritti reali, i rapporti contrattuali e i danni tra privati. Quando una controversia combina elementi di legittimità amministrativa con questioni di diritto privato sostanziale, la ripartizione della giurisdizione diventa centrale per la corretta prosecuzione della causa.
La questione giuridica
Il punto giuridico determinante consisteva nell'accertare quale fosse il giudice competente a decidere sulla controversia promossa dai ricorrenti. Pur affrontando formalmente l'annullamento di un permesso di costruire, il ricorso sembrava investire questioni di natura privatistica che non rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La questione era se la controversia vertesse esclusivamente sulla legittimità dell'atto amministrativo oppure su diritti privati sostanziali tra le parti, quale la violazione di servitù, diritti di proprietà, o altre posizioni giuridiche soggettive nella sfera privatistica. Questa demarcazione è fondamentale perché riflette il sistema di attribuzione della giurisdizione previsto dall'ordinamento processuale amministrativo italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in camera di consiglio ordinaria il 15 dicembre 2023, ha analizzato la ricevibilità del ricorso sotto il profilo della giurisdizione. Sulla base degli atti di causa e delle questioni esaminate, il collegio giudicante ha concluso che la vera natura della controversia rimetteva al giudice ordinario il compito di decidere sulla questione. Il TAR ha ritenuto che il ricorso contenesse elementi sostanziali che riguardavano rapporti inter-privati piuttosto che la pura legittimità amministrativa del permesso di costruire, quindi difettava della giurisdizione amministrativa e doveva essere trasferito al foro competente. Questa conclusione si è basata sulla ritenuta che le questioni sottese alla causa non potessero essere risolte nel merito dal giudice amministrativo senza invadere il territorio proprio della giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la competenza del giudice ordinario. Ha disposto che il processo potesse proseguire avanti al giudice ordinario con le modalità e i termini previsti dall'articolo 11 del codice del processo amministrativo. Le spese sono state compensate tra le parti. Il giudice ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, garantendo così il trasferimento corretto della causa al foro ordinario.
Massima
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di permessi di costruire cessa e viene trasferita al giudice ordinario quando la controversia presenti caratteri tali da investire questioni sostanziali di diritto privato tra i soggetti, piuttosto che la mera legittimità dell'atto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l’annullamento - del permesso di costruire, prot. n. 2757 del 12 febbraio 2020 cat. VI CL.3 Fasc. 2; nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso; sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2020, proposto da Diego Vergani e Andrea Tresoldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Bruno Santamaria, con studio in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iris Due Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maria Zappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Attilio Invernizzi, non costituito in giudizio; ad opponendum: Gabriele Mantegazza e Reginella Mantegazza, rappresentati e difesi dall'avvocato Serena Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carugate e della società Iris Due Immobiliare s.r.l.; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'articolo 11 c.p.a.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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