Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202303109/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Daspo - Ricorso Gerarchico - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del provvedimento di prevenzione ex art. 6 e 6 quater della L. 401/89 - c.d. DASPO - emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 05.02.2022, che vieta al ricorrente “per un periodo di cinque anni l’accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri membri dell’Unione Europea ove di disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche […]”, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano – UTG – AFFARI Legali e Contenzioso – prot. n. -OMISSIS- del 21.06.2022 - prot. Uscita n. -OMISSIS- del 23.06.2022, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tanzariello e Carmela Vilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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