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Sentenza n. 202303109/2023

Sentenza n. 202303109/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - DASPO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303109/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorre in giudizio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento di prevenzione DASPO emesso dal Questore della Provincia di Milano il 5 febbraio 2022. Il provvedimento dispone il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea per un periodo di cinque anni, nel contesto di manifestazioni calcistiche. Successivamente, la Prefettura di Milano interviene il 21 giugno 2022 confermando o integrando il provvedimento. Il ricorrente decide di impugnare il provvedimento cautelare ritenendolo illegittimo secondo il diritto amministrativo e i principi costituzionali.

Il quadro normativo

Il provvedimento impugnato è stato adottato in base all'articolo 6 e seguenti, segnatamente l'articolo 6 quater della legge 13 dicembre 1989 numero 401, che disciplina i provvedimenti di prevenzione contro i comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Questa legge attribuisce al Questore il potere di emettere divieti di accesso agli impianti sportivi al fine di prevenire comportamenti violenti e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica durante le competizioni calcistiche. Il provvedimento deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e diritto di difesa, nonché le norme sulla trasparenza amministrativa e sulla motivazione degli atti della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la legittimità del provvedimento cautelare emesso dal Questore secondo i principi della giustizia amministrativa. La questione sottesa è se la pubblica amministrazione abbia rispettato i presupposti di fatto e i requisiti procedurali richiesti dalla legge per l'adozione di un provvedimento così gravoso, oppure se il provvedimento presenti vizi formali o sostanziali tali da renderlo illegittimo. In particolare, il ricorrente contesta l'adeguatezza della motivazione, il rispetto del diritto di difesa e la proporzionalità della misura rispetto ai comportamenti che l'avrebbero giustificata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale accerta che il provvedimento di prevenzione inconta vizi che ne determinano l'illegittimità. Il collegio giudicante valuta criticamente gli elementi posti a fondamento dell'atto amministrativo impugnato e ritiene che la pubblica amministrazione non abbia compiutamente assolto i propri obblighi procedurali e sostanziali nel caso di specie. Il giudice amministrativo ravvisa quindi la necessità di annullare il provvedimento poiché la sua adozione non risulta conforme ai canoni di legittimità richiesti dal diritto amministrativo, quale che sia la specifica irregolarità riscontrata, che potrebbe attinere alla motivazione, all'istruttoria, al diritto di difesa o alla proporzionalità della misura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di prevenzione DASPO emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 5 febbraio 2022 e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il provvedimento della Prefettura di Milano del 21 giugno 2022. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, fatta eccezione per il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Per tutela della privacy, le generalità del ricorrente sono oscurate nel testo della sentenza secondo la disciplina della protezione dei dati personali.

Massima

Il provvedimento di prevenzione ex articolo 6 quater della legge 401 del 1989 che non risulti sostenuto da una corretta istruttoria e dal rispetto integrale dei presupposti procedurali e sostanziali è illegittimo e deve essere annullato dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di prevenzione ex art. 6 e 6 quater della L. 401/89 - c.d. DASPO - emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 05.02.2022, che vieta al ricorrente “per un periodo di cinque anni l’accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri membri dell’Unione Europea ove di disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche […]”, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano – UTG – AFFARI Legali e Contenzioso – prot. n. -OMISSIS- del 21.06.2022 - prot. Uscita n. -OMISSIS- del 23.06.2022, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale,
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tanzariello e Carmela Vilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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