Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202303068/2023

4a/n - Affidamenti - Servizi - Gestione Del Servizio Di Ristorazione - Istanza Revisione Prezzi - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi in relazione al procedimento solo avviato (ma mai concluso) sull'istanza presentata dalla ricorrente il 2 marzo 2021, come da ultimo integrata con nota presentata in data 23 marzo 2023, con cui la ricorrente ha chiesto la rinegoziazione della convenzione/contratto relativa alla concessione di beni e servizi sottoscritta con la predetta azienda, al fine di provvedere alla ridefinizione del canone concordato, in ragione della sopravvenienza dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
e per l'effetto, per la condanna
dell'amministrazione resistente a provvedere sullo specifico contenuto delle istanze proposte.
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2023, proposto da
Chef Express S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Cesare De Carolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Timpano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di adottare la determinazione conclusiva del procedimento avviato su istanza presentata da Chef express S.p.A. in data 2.03.2021, da ultimo integrata il 23.03.2023, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione, se anteriore.
Condanna l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva e accessori di legge e con rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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