Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202302930/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Licenza Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rigetto Istanza Rinnovo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano-OMISSIS- del 18.9.2019, notificato in data 30.1.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonio Bana in Milano, via Larga, 23;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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